Mauro Nicola – Concordato Preventivo Biennale: chi tocca (e) muore
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Ogni contribuente deve avere la propria sicurezza nella giustizia invece come di solito accade c'è l ha nella propria benevolenza (suddito) questa è l'Italia
Il comma 2, dell’articolo 34, D.Lgs. 13/2024 (recante le prescrizioni disciplinari del Concordato preventivo biennale) testualmente dispone: “L’Agenzia delle Entrate e il corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”. Tale previsione di intensificazione dell’azione di verifica viene ribadita (e persino marcata) nella circolare n. 18/E/2024.Per quale motivo un contribuente che non intende aderire ad una formula di negoziazione con il Fisco, inconciliabile con il parametro di coordinamento costituzionale dell’obbligazione tributaria, unicamente rappresentato dalla personale capacità contributiva, dev’essere accertato per perentorio input legislativo?
In uno Stato di diritto non sono concepibili ricatti, soprattutto quando si tratta di un accordo negoziale del tutto incompatibile con l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e delle prerogative di governo costituzionale che la presidiano.Si tratta di strumenti per definizione inadatti a consentire un pieno, esaustivo passaggio dall’astratto al concreto, dalla massa al singolo contribuente: altro è tassare in base al reddito, che in condizioni di normalità si potrebbe produrre, altro è tassare il reddito così come esso si è realmente determinato. Le posizioni sono inconciliabili, in quanto “normalità economica” e “capacità contributiva” costituiscono concetti strutturalmente antitetici, se soltanto si considera che:
l’idoneità alla contribuzione va misurata sul singolo e non su una massa (cluster)
in un sistema incentrato sul principio della riserva di legge, è universalmente riconosciuto che il contribuente può regolare i propri affari sulla base di opzioni meno impegnative sul fronte fiscale, nel senso che può agire secondo liberi schemi d’azione, ai quali l’obbligazione tributaria deve conformarsi. Non è l’obbligo impositivo a poter condizionare la pianificazione d’impresa. Il difetto di precettività delle norme tributarie obbliga a raccordare l’obbligo impositivo alla sola attitudine economica del contribuente, senza poterla conformare a canoni standardizzati e a medie.
In dottrina si sottolinea come “Il contribuente che si dissocia dal canone identificante la normalità è un “deviante”, un “cane sciolto”, uno che “canta fuori dal coro” e che in qualche modo deve essere ricondotto nei binari predefiniti del “ciò che ci si aspetta da lui”.
Il previsto rafforzamento dell’azione di verifica sembra proprio indirizzato a sollecitare il contribuente ai binari predefiniti del “ciò che si aspetta da lui”.
E se manifestatamente tale è lo scopo della prevista implementazione dell’azione di verifica, allora sempre all’estensore di tale proiezione accertativa va rappresentato come nell’articolo 53, Cost., trovino sintesi sia il principio della solidarietà che le forme di garanzia individuali del singolo contribuente e che nella previsione che raccorda a “tutti” il dovere di concorrere alle spese pubbliche, ma solo in ragione della loro effettiva capacità contributiva, assunta a presupposto, parametro e limite massimo e nel contempo non riducibile del dovere, risiede e nel contempo si esaurisce l’autentico scopo della verifica fiscale. Non, quindi, per l’ausilio di una predefinita pianificazione di entrate erariali, ma per il solo ausilio di un obbligo impositivo misurato sulla reale forza economica, i cui parametri determinativi non possono che rendersi rinvenibili a consuntivo e non ad anteriori.
Come già sottolineato in altre circostanze, si torna a ribadire come l’obbligazione tributaria non potrà mai semplicisticamente derivare dalla soggezione all’autorità dello Stato o da mere intese negoziali con lo Stato, ma, proprio in quanto procede dalla collaborazione solidale delle persone, ogni persona deve essere in primis rispettata nella sua realtà specifica e, quindi, coinvolta nel dovere, in raccordo con una commisurazione del tributo corrispondente alla sua specifica capacità contributiva, intesa come perentorio limite alla discrezionalità del legislatore. Sforzare tale connessione, equivale operare legislativamente contra Costituzione ad ausilio di un Fisco manipolato rispetto alla sua vera concezione costituzionale.