Il recente decreto legge di proroga dei termini offre ulteriori due mesi per sfruttare i benefici delle operazioni agevolate di assegnazione, cessione di beni o trasformazione in società semplice previste dalla legge di Bilancio 2023. La nuova data di scadenza è il 30 novembre, e durante questo periodo, il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva è richiesto in un’unica rata, in luogo delle due rate precedenti.
Uno dei principali vantaggi di queste operazioni è la possibilità di scegliere il valore catastale al posto del valore normale, almeno per i beni diversi dalle aree edificabili e dai beni mobili registrati. La decisione di optare tra queste due opzioni dipende spesso dalle intenzioni del socio in merito all’immobile oggetto di cessione o assegnazione. La scelta tra il valore normale e quello catastale può avere impatti significativi sulla tassazione, specialmente se il bene verrà rivenduto in futuro. Se la rivendita è prevista a breve termine, il valore normale può consentire di pagare un’imposta agevolata, mentre se la rivendita avviene oltre il quinquennio, il valore catastale può essere l’opzione più conveniente.
Questa opportunità sembra particolarmente favorevole anche per attribuire validità alle delibere di distribuzione dei dividendi adottate alla fine del 2022 in base al regime transitorio previsto dalla legge 205/2017 per i soci qualificati. Tale disposizione consente di applicare regole diverse alle distribuzioni derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a IRES con utili prodotti fino al 31 dicembre 2017. Queste regole differenziate si traducono in aliquote ridotte rispetto alla ritenuta alla fonte del 26% prevista per i dividendi. Molte delibere in tal senso sono state adottate alla fine del 2022, ma l’erogazione delle somme non è stata effettuata in molti casi.
Per evitare contestazioni, potrebbe essere vantaggioso eseguire l’erogazione dei dividendi in natura, piuttosto che in denaro, sfruttando l’assegnazione dei beni come strumento. Questo approccio offrirebbe diversi vantaggi, tra cui l’eliminazione del debito verso i soci, un trattamento fiscale più favorevole, e la conservazione delle risorse finanziarie della società. La normativa richiede che l’atto di assegnazione avvenga nel 2023 (entro il 30 novembre, con la proroga), ma non impone alcuna scadenza per l’adozione della delibera di distribuzione dei dividendi.
La disposizione riguarda le società di persone (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa), che possono assegnare o cedere ai propri soci, entro la nuova scadenza del 30 novembre 2023, beni immobili non utilizzati nello svolgimento dell’attività (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione) o beni mobili registrati, anch’essi non strumentali.
Resta ferma la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP da versare, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, pari:
all’8% della differenza tra il “valore normale” dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
al 10,5% della differenza tra il “valore normale” dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.
Per gli immobili, su richiesta della società, il “valore normale” può essere determinato con il criterio catastale, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell’imposta di registro.