Il 30 dicembre 2024 รจ entrato ufficialmente in vigore il Testo Unico sulle energie Rinnovabili, il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Regioni ed enti locali hanno tempo 6 mesi (180 giorni) per adeguarsi alle nuove disposizioni, fino al 28 giugno 2025, potendo stabilire regole particolari per lโulteriore semplificazione dei regimi amministrativi e/o nellโinnalzamento delle soglie di potenza previste, altrimenti si applica il presente decreto.
Il Dlgs 190/2024 รจ definito Testo Unico sulle Rinnovabili perchรฉ pone fine alla frammentazione del panorama legislativo esistente in materia, finalmente riunito in un testo organico. Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e lโesercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonchรฉ per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e allโesercizio dei medesimi impianti.
Questo testo nella sua semplificazione normativa rappresenta unโulteriore incentivo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in costante ascesa. Infatti, come testimonia Eurostat, nel 2023 lโenergia rinnovabile ha rappresentato il 24,5% dellโenergia consumata nellโUE, in aumento rispetto al 23,0% del 2022. Nellโottica della decarbonizzazione europea al 2050, la normativa energetica legata allโefficienza e al risparmio con la recente direttiva Case Green vanno in questa direzione. Per le rinnovabili ricordiamo, inoltre, che si puรฒ usufruire dei bonus edilizi come ecobonus e conto termico.
Il testo unico sulle rinnovabili
Il decreto 190/2024 o Testo Unico sulle Rinnovabili, in attuazione dellโarticolo 26, commi 4ย eย 5, lettere b)ย eย d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce allโart.1 comma 1, i regimi amministrativi per la costruzione e lโesercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, nonchรฉ per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e allโesercizio dei medesimi impianti
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui alย Testo Unico dellโEdilizia (DPR 380/2001), ai soli fini dellโacquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e allโesercizio degli impianti.
Gli interventi sono considerati di pubblica utilitร , indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nellโubicazione si dovrร tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversitร , cosรฌ come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (di cui agli articoli 7 e 8, della Legge 57/2001 e art. 14 del dlgs 228/2001).
In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilitร ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sullโambiente, sulla tutela della biodiversitร , sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dellโarticolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui allโarticolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dellโarticolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellโ11 dicembre 2018.
Regimi e autorizzazioni
Lโart. 6 del Testo Unico Rinnovabili definisce le tipologie di procedure per la messa in opera degli impianti a fonti rinnovabili.
Per la realizzazione degli interventi sono individuati 3 regimi amministrativi:
- attivitร libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica (AU).
Gli allegati A, B e C al decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dellโattivitร libera, della procedura semplificata e dellโautorizzazione unica. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del dlgs 152/2006.
Rientrano nei regimi autorizzatori anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e allโesercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie allโimmissione dellโenergia prodotta dallโimpianto.
1. Attivitร libera
Lโart. 7 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione degli impianti rinnovabili inquadrato come attivitร edilizia libera (art. 6 del DPR 380/2001), ovvero non subordinati allโacquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non รจ tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Gli interventi in attivitร libera (allegato A) devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. Il soggetto proponente, prima dellโavvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilitร della superficie interessata dagli interventi medesimi. Resta ferma lโosservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessitร di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformitร alla legislazione vigente.
La disciplina di attivitร libera non si applica agli interventi ricadenti sui beni tutelati (ai sensi della parte II delย codice dei beni culturali e del paesaggio), o in aree naturali protette come definite dalla Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), o dalle leggi regionali, o allโinterno di siti della rete Natura 2000, di cui allaย direttiva 92/43/CEE. In questi casi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata o PAS.
Qualora gli interventi insistano su aree o immobili di notevole interesse pubblico, di cui allโart.136 co. 1, lettere b) eย c) del dlgs n.42 del 2004, la realizzazione degli stessi รจ consentita previo rilascio dellโautorizzazione dellโautoritร preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dellโistanza, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro 20 giorni ai sensi dellโart. 146, comma 8, del dlgs 42/2004. Non รจ subordinata allโacquisizione dellโautorizzazione nรฉ ad alcun altro atto di assenso la realizzazione degli interventi su impianti esistenti, di cui allโallegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
Interventi in attivitร libera
Tutti gli interventi che rientrano in regime di attivitร libera sono individuati dallโallegato A al decreto 190/2024, a cui si rimanda per un approfondimento e avere un quadro completo di tutti gli interventi previsti come attivitร libera.
Sono soggetti al regime di attivitร libera gli interventi di nuova costruzione consistenti in:
- impianti solari fotovoltaici, di potenza fino a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze
- impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968 con potenze fino a 1 MW (se installati a terra) e fino a 12 MW (se installati fuori terra su strutture o edifici esistenti);
- impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 5 MW installati a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchรฉ in discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- impianti solari fotovoltaici in strutture turistiche o termali con potenze fino a 1 MW (se installati a terra) e fino a 10 MW (se installati fuori terra su strutture o edifici esistenti);
- impianti agrivoltaici di potenza fino a 5 MW;
- impianti solari termici con potenza nominale utile fino a 10 MW, posti fuori terra e installati su strutture o edifici esistenti e pertinenze o collocati a terra purchรฉ al di fuori della zona A);
- impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) o altezza non superiore a 5 metri;
- singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica e biogas con potenza fino a 50 kW;
- pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e lโacqua calda sanitaria;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e lโacqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- unitร di microcogenerazione e impianti di cogenerazione (Dlgs 20/2007);
- sonde geotermiche a circuito chiuso che non alterano lโedificio esistente, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profonditร non superiore a 2 metri se orizzontali, e a 80 metri se verticali;
- impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
Rientrano inoltre nel regime di attivitร libera anche gli interventi sullโesistente di modifica o sostituzione degli impianti rinnovabili (allegato A, sezione II). Qualora gli interventi suddetti comportino un incremento di potenza, la potenza complessiva risultante non puรฒ superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda delย Codice dellโAmbiente (dlgs 152/2006).
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 โ Interventi in attivitร libera
2. Procedura abilitativa semplificata (PAS)
Lโart. 8 del Testo Unico Rinnovabili definisce il regime di approvazione degli impianti che va sotto il nome di Procedura Abilitativa Semplificata o PAS. Introdotta dallโart. 6 del dlgs 28/2011 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili contenuti nellโallegato B al presente decreto.
Il ricorso alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) รจ precluso al proponente nel caso non abbia la disponibilitร delle superfici per lโinstallazione dellโimpianto o in assenza della compatibilitร degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, si applica lโarticolo 9 in tema di autorizzazione unica.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi previsti nel PNIEC e della ripartizione stabilita dallโart. 20 co.2 del dlgs 199/2021, possono disciplinare lโeffetto cumulo derivante dalla realizzazione di piรน impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina lโapplicazione del regime dellโautorizzazione unica e stabiliscono regole per contrastare lโartato frazionamento dellโintervento.
ร in fase di attivazione la piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) che sarร operativa entro 120 giorni dallโadozione dei modelli unici nazionali. Quando sarร attiva, il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dellโambiente e della sicurezza energetica, il progetto corredato da una serie di documenti (asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilitร degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonchรฉ il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni, la dichiarazione di legittima disponibilitร della superficie su cui realizzare lโimpianto, elaborati tecnici per la connessione, gli elaborati tecnici occorrenti allโadozione dei relativi atti di assenso in caso di vincoli, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi, lโimpegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dellโimpianto, la copia della quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori).
Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Tuttavia, nel caso siano necessari uno o piรน atti di assenso per la presenza di vincoli (art. 20 co.4 dlgs 241/90), il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto (il termine puรฒ essere sospeso per necessitร di integrazioni documentali), decorso il quale senza un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato (silenzio/assenso). Se, ai fini della realizzazione degli interventi con procedura abilitativa semplificata, siano necessari uno o piรน atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi.
Decorso il termine, il soggetto proponente richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dellโavviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, il titolo abilitativo acquista efficacia, รจ opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
Interventi con procedura semplificata
Per avere un quadro completo di tutti gli interventi previsti attraverso procedura abilitativa semplificata o PAS, si rimanda allโallegato B al Dlgs 190/2024, che individua tutti gli interventi assoggettati a procedura semplificata.
Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione, diversi da quelli visti in precedenza in regime di attivitร libera, relativi a:
- impianti solari fotovoltaici, di potenza fino a 10 MW, nelle aree classificate idonee ai sensi dellโ 20 del dlgs 199/2021 o cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui รจ operata la completa rimozione o bonifica dellโeternit o dellโamianto o collocati in modalitร flottante su specchi dโacqua;
- impianti solari fotovoltaici di potenza compresa tra 5 e 15 MW installati a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchรฉ in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 1 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dellโallegato A nonchรฉ da quelli di cui alla presente sezione;
- impianti solari termici, con potenza fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti fuori terra o collocati a terra in adiacenza, allโinterno della zona A) di cui allโ 2 del DM 1444 del 1968 oppure asserviti a processi produttivi;
- impianti eolici con potenza compresa tra 20 e 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento (non oltre 36 mesi), realizzate mediante strutture mobili o amovibili, con lโobbligo al ripristino dello stato dei luoghi;
- impianti idroelettrici con capacitร di generazione fino a 100 kW;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e lโacqua calda sanitaria, con potenza compresa tra 200 kW e 2 MW;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza compresa tra 50 kW e 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
- impianti alimentati da biomasse (fino a 200kW), gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (fino a 300 kW), non operanti in assetto cogenerativo;
- sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica compresa tra 50 e 100 kW, con profonditร non superiore a 3 metri (se orizzontali), e non superiore a 170 metri (se verticali);
- pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza fino a 50 MW;
- impianti di cogenerazione di cui allโart. 2, co. 1, lettera a) del dlgs 20/2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e lโacs con potenza compresa tra 200 kW e 2 MW, o asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
- impianti a biometano di capacitร produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
- impianti di accumulo elettrochimico ubicati allโinterno di impianti industriali o aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, solo se non comporta lโaumento degli ingombri in altezza, nรฉ variante agli strumenti urbanistici adottati;
- elettrolizzatori con potenza superiore a 10 MW ubicati allโinterno di aree industriali ancorchรฉ con impianti non piรน operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti ingombri aggiuntivi in estensione o altezza, nรฉ variante agli strumenti urbanistici adottati;
Sono soggetti al regime di PAS anche gli interventi su impianti esistenti (allegato B, sezione II), come le modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dellโarea occupata dallโimpianto esistente superiore al 20 per cento.
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 โ Interventi in regime di PAS
3. Autorizzazione unica (AU)
Lโart. 9 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione che va sotto il nome di Autorizzazione Unica o AU. Introdotta dallโart.12 del Dlgs. 387/03 (modificato dallโart.5 del Dlgs. 28/11) per lโautorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza, contenuti nellโallegato C al presente decreto.
Come per Procedura Abilitativa Semplificata, la domanda va presentata al comune mediante modello unico e piattaforma SUER di prossima attivazione. Il proponente allega allโistanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale (VIA), paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri necessari alla realizzazione degli interventi, nonchรฉ lโasseverazione di un tecnico abilitato che dia conto della qualificazione dellโarea.
Esclusi i progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni, lโamministrazione procedente convoca la conferenza di servizi. La determinazione motivata favorevole costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici, il provvedimento di VIA e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il provvedimento autorizzatorio unico รจ immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dellโamministrazione procedente e ha efficacia temporale non inferiore a quattro anni.
Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di competenza statale (allegato C, sezione II), lโAutorizzazione Unica รจ rilasciata previa intesa con la regione o le regioni interessate. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore, si esprimono nellโambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonchรฉ, per gli aspetti legati allโattivitร di pesca marittima, il Ministero dellโagricoltura, della sovranitร alimentare e delle foreste.
Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltร di richiedere allโautoritร competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilitร a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico.
Interventi che necessitano di autorizzazione
Per avere un quadro completo di tutti gli interventi previsti, si rimanda allโallegato C al decreto 190/2024, che individua tutti gli interventi assoggettati ad autorizzazione, distinguendo tra quelli di competenza regionale e quelli di competenza statale. Di seguito, unโampia sintesi degli interventi FER previsti.
Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima (allegato C, sezione II), gli interventi relativi a:
- impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 300 MW;
- impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
- impianti eolici di potenza compresa tra 60 kW e 300 MW, nonchรฉ quelli posti allโinterno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- impianti idroelettrici di potenza compresa tra 100 kW e 300 MW;
- impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW;
- impianti a biometano di capacitร produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza compresa tra 1 e 300 MW;
- impianti a biomassa con potenza compresa tra 2 e 300 MW, per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e lโacqua calda sanitaria;
- impianti solari termici, con potenza compresa tra 10 e 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e pertinenze, posti fuori terra o collocati a terra o asserviti a processi produttivi;
- impianti di cogenerazione con potenza compresa tra 2 e 300 MW, a servizio di edifici per la climatizzazione e lโacqua calda sanitaria, di cui allโ 2 comma 1, lettera a) del Dlgs 20/2007;
- impianti solari fotovoltaici in modalitร flottante sullo specchio dโacqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui allโ1 del Dlgs 507/1994;
Sono invece soggetti ad AU di competenza statale (allegato C, sezione II), gli interventi relativi ai suddetti impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW, operanti o non in assetto cogenerativo, gli impianti off-shore a mare, gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalitร flottante di cui allโart.1 del Dlgs 507/1994;
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 โ Interventi in regime di autorizzazione unica
Il regime concessorio di superfici e risorse
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni del regime concessorio (art. 10 del dlgs 190/2024).
Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica allโente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di 30 giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Allo scadere, se non รจ stata presentata istanza concorrente o in caso di scelta del proponente, lโente concedente rilascia la concessione, entro i successivi 60 giorni.
Nel caso degli interventi assoggettati ai regimi di PAS e AU (articoli 8 o 9), la concessione รจ sottoposta alla condizione sospensiva dellโabilitazione o dellโautorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o lโistanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.
La concessione rilasciata decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS o entro il termine stabilito dallโautorizzazione unica.
Zone di accelerazione
Lโart. 12 del Testo Unico Rinnovabili definisce le Zone di accelerazione e i relativi regimi amministrativi. Entro il 21 maggio 2025 il Gestore dei servizi energetici โ GSE S.p.A. (GSE) pubblicherร nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per lโinstallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dalla direttiva EPBD III (art. 15-ter).
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lโAutoritร di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta misure per implementare il sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDร) ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche.
Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura e nellโambito delle aree idonee individuate ai sensi dellโart. 20 comma 4 del Dlgs 199/2021, regioni e provincie autonome adotteranno un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e relativo stoccaggio, oltre a tutte le opere connesse alla costruzione e allโesercizio.
Le zone di accelerazione individuate includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o piรน tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtรน di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dellโUnione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.
Nel caso degli interventi sottoposti ad Autorizzazione Unica (allegato C) che insistano nelle zone di accelerazione:
La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non รจ subordinata allโacquisizione dellโautorizzazione dellโautoritร competente in materia paesaggistica.
Sanzioni
Lโart. 11 del Testo Unico Rinnovabili definisce le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti.
Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e lโesercizio delle opere e impianti in assenza o in difformitร dellโAutorizzazione Unica di cui allโarticolo 9, รจ assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dellโimpianto, lโesecutore delle opere e il direttore dei lavori. Lโentitร della sanzione รจ determinata, in caso di impianti termici di produzione di energia, con riferimento alla parte dellโimpianto non autorizzata, nella misura:
- da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale;
- da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale.
Per quanto concerne gli interventi costituenti attivitร libera, realizzati in violazione di quanto disposto dallโarticolo 7 e gli interventi in assenza o difformitร della procedura abilitativa semplificata o PAS (art.8), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro (a carico del proprietario dellโimpianto, lโesecutore delle opere e il direttore dei lavori).
Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dalย decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dalย codice dei beni culturali e del paesaggio, le sanzioni e oblazioni disciplinate dalย DPR 380/2001, per gli interventi realizzati ai sensi dellโarticolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonchรฉ la potestร sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al massimo entro il 29 aprile 2025, il Ministero dellโambiente e della sicurezza energetica aggiornerร le relative linee guida.
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