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Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale obbligatorio all’interno delle scuole. Ha ruoli e funzioni molto importanti, che spaziano dall’aspetto amministrativo a quello didattico, ed è presieduto da un Presidente eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Vediamo più nel dettaglio come avvengono le elezioni sia del Presidente, sia dei vari membri del consiglio, sulla base delle normative di riferimento.

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Cos’è il Consiglio d’Istituto? Da chi è formato?

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale presente in tutte le scuole. Può essere inteso come una sorta di consiglio di amministrazione che rappresenta tutte le varie componenti della scuola (tra studenti, docenti, genitori e personale ATA) con un numero di rappresentanti che varia a seconda delle dimensioni della singola scuola.

In particolare, nelle scuole che contano più di 500 alunni, il Consiglio di Istituto è composto da 19 rappresentanti così suddivisi:

  • 8 rappresentanti dei genitori;
  • 8 rappresentanti degli insegnanti;
  • 2 rappresentanti del personale ATA;
  • il DSGA (Dirigente Amministrativo).

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto che, stando alla normativa vigente, è presieduto da un genitore e si rinnova ogni 3 anni tramite apposite elezioni. 

Per quanto riguarda compiti e funzioni, il Consiglio di Istituto si occupa principalmente di:

  • determinare le forme di autofinanziamento della scuola;
  • deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • stabilire in che modo impiegare i mezzi finanziari per far funzionare l’amministrazione e la didattica;
  • adottare il regolamente scolastico interno;
  • acquistare, rinnovare e conservare tutti i beni necessari alla scuola;
  • decidere in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività extracurriculari e a iniziative assistenziali;
  • adottare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) elaborato dal Collegio dei Docenti;
  • indicare i criteri generali da seguire per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e il coordinamento dei consigli di intersezione, interclasse o classe.
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Il Consiglio d’Istituto è una sorta di “consiglio di amministrazione” della scuola.

Quando si svolgono le elezioni del Consiglio d’Istituto?

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Tempistiche previste dal Ministero

Il MIUR emette ogni anno una circolare contenente al suo interno tutte le disposizioni da fornire ai vari Uffici Scolastici Regionali in merito al rinnovo del Consiglio di Istituto. La data della votazione viene poi fissata dal Direttore preposto di ogni USR. 

Cadenza delle elezioni

Una volta eletti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per 3 anni scolastici, al termine dei quali avvengono le nuove elezioni. La rappresentanza studentesca, invece, si rinnova annualmente. 

Chi può votare e candidarsi?

Chi può essere eletto?

Possono candidarsi come membri del Consiglio di Istituto:

  • tutti i genitori, o chi ne fa le veci;
  • tutti i docenti a tempo indeterminato;
  • tutti i docenti a tempo determinato con in corso una supplenza annuale e non temporanea;
  • tutto il personale ATA a tempo indeterminato;
  • tutto il personale ATA a tempo determinato con in corso una supplenza annuale e non temporanea.

Anche i genitori che ricoprono il ruolo di rappresentanti di classe possono candidarsi e, quindi, essere eletti rappresentanti di istituto. 

Come funziona la commissione elettorale?

La commissione elettorale viene istituita da ogni singola scuola ed è così composta:

  • 2 genitori;
  • 2 insegnanti;
  • 1 membro del personale ATA.

Per le scuole superiori, invece, la commissione elettorale è composta da:

  • 1 studente;
  • 1 genitore;
  • 2 insegnanti;
  • 1 membro del personale ATA.

Ciascuna commissione è designata dal Dirigente Scolastico, che può deliberatamente rinnovarla, non oltre il 45esimo giorno antecedente le elezioni e si occupa di redigere la lista degli elettori e, a termine delle elezioni, di attribuire i seggi proclamando gli eletti.

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Quanti possono essere i candidati?

Il numero dei candidati alle elezioni del Consiglio di Istituto dipende dal numero di studenti di ogni singola scuola. Nel dettaglio:

  • nelle scuole con massimo 500 studenti: da 1 a 12 candidati per insegnanti e genitori, da 1 a 2 candidati per il personale ATA;
  • nelle scuole con più di 500 studenti: da 1 a 16 candidati per insegnanti e genitori, da 1 a 4 candidati per il personale ATA.

Chi ha diritto di voto e come si vota?

Una volta elette le commissioni e redatte le liste, ad avere possibilità di voto sono:

  • i genitori, o chi ne fa le veci, che votano la lista prescelta e possono esprimere fino a 2 preferenze;
  • gli insegnanti e il personale ATA, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale, con un massimo di 2 preferenze. 

Come si svolgono le elezioni?

Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale dalle ore 9.00 del 20esimo giorno fino alle ore 12.00 del 15esimo giorno antecedente le votazioni. A consegnarle deve essere uno dei firmatari-sottoscrittori che, in automatico, diventa il presentatore ufficiale della lista. Quest’ultimo deve recarsi in segreteria entro i termini stabiliti e firmare in presenza della commissione elettorale, mostrando un documento di identità.

Come sono costituiti i seggi elettorali?

Ogni seggio elettorale è così composto:

  • 1 Presidente;
  • 2 scrutatori selezionati tra gli elettori del seggio.

I docenti e i rappresentanti dei genitori devono, quindi, comunicare alla segreteria o alla commissione elettorale i nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali, ai quali non possono prendere parte coloro che figurano all’interno delle liste dei candidati. 

Procedure di voto

Le votazioni avvengono alla data e negli orari stabiliti e precedentemente comunicati esibendo un documento di identità in corso di validità. Il voto è segreto e viene espresso da ogni elettore con una croce sul numero romano della lista prescelta e da nome e cognome del candidato a cui si desidera dare la propria preferenza. 

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Ogni categoria di elettori può esprimere al massimo le seguenti preferenze:

  • 2 preferenze per i genitori;
  • 2 preferenze per gli insegnanti;
  • 1 preferenza per il personale ATA.

Regole per la candidatura e modalità di elezione

Per essere convalidate, le liste dei candidati al Consiglio di Istituto devono contenere:

  • il numero dei componenti della lista;
  • l’elenco dei candidati, ciascuno rappresentato da un numero arabo progressivo e dai propri dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, eventuale sede di servizio);
  • un’autodichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e dichiarano di non appartenere ad altre liste della stessa componente.

Le liste possono contenere anche un solo nominativo, così come fino al doppio dei candidati da poter eleggere per ogni categoria. Non possono essere presentate dai candidati e questi ultimi non possono essere presenti in più liste. 

Successivamente, la commissione elettorale è incaricata di verificare che:

  • i candidati in elenco nelle singole liste facciano tutti parte della stessa categoria;
  • le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori;
  • siano presenti le autodichiarazioni complete di apposita firma.

Il seggio elettorale si apre alle ore 8.00 del giorno indicato per le votazioni e, come accennato, è composto da 1 presidente e da 2 scrutatori. Se il presidente non può presiedere viene sostituito dallo scrutatore più anziano. 

Le decisioni finali dei seggi elettorali avvengono per maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Spoglio e proclamazione degli eletti

Lo scrutinio ha inizio al termine delle votazioni e continua senza interruzioni fino al completamento dello spoglio. Al termine, si redige il verbale contenente:

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  • il numero dei votanti e degli elettori, divisi per categoria;
  • il numero dei voti ricevuti da ciascuna lista;
  • il numero delle preferenze ricevute da ogni candidato.

Se in una o più schede elettorali manca la preferenza, il voto viene automaticamente attribuito alla sola lista. L’annullamento delle schede, inoltre, avviene solo in casi estremi.

La successiva attribuzione dei posti spetta al seggio elettorale n.1, che viene integrato a conclusione delle votazioni e dello spoglio ed è composto da 2 membri scelti dal preside o dal direttore didattico tra i componenti degli altri seggi della scuola. 

Una volta ricevuti i verbali degli scrutini elettorali, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi (senza poterne, ovviamente, modificare i risultati) e determina così sia la cifra elettorale di ciascuna lista, sia la cifra individuale di ogni candidato: la prima è data dalla somma dei voti validi riportati dalla stessa lista in tutti i seggi della scuola, la seconda è data dalla somma delle preferenze ottenute da ciascun candidato. 

Dopo aver attribuito i posti tenendo conto dei voti ricevuti, il seggio n.1 procede con la proclamazione degli eletti, che avviene entro 38 ore dalla conclusione delle votazioni. La comunicazione finale avviene tramite l’affissione di un elenco nell’albo della scuola.

La prima seduta del Consiglio di Istituto viene stabilita dal dirigente scolastico con l’obiettivo di eleggere sia il presidente, sia la giunta esecutiva

Il ruolo del presidente del Consiglio d’Istituto

A capo del Consiglio di Istituto c’è un presidente, che ricopre un ruolo molto importante all’interno della scuola; è un genitore eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione, o a maggioranza relativa nelle successive che, dopo aver assunto la carica, smette di rappresentare i genitori per rappresentare tutti i membri del consiglio stesso. 

Compiti e responsabilità

La norma che definisce i poteri del presidente del Consiglio di Istituto è l’art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975, che riporta come principali compiti: 

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  • convocare e presiedere il consiglio; 
  • affidare le funzioni di segretario del consiglio a un membro del consiglio stesso; 
  • autenticare con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio. 

Non solo, perché le funzioni del presidente del Consiglio di Istituto comprendono anche:

  • garantire la democrazia all’interno del consiglio attraverso la libertà di espressione di parola di tutti i consiglieri; 
  • tracciare le linee politiche della comunità che rappresenta; 
  • conoscere perfettamente la normativa scolastica; 
  • curare i rapporti interpersonali; 
  • guidare il consiglio durante un’assemblea, introducendo gli argomenti del giorno e spiegandone i contenuti. 

La prima seduta del Consiglio di Istituto viene stabilita dal dirigente scolastico con l’obiettivo di eleggere sia il presidente, sia la giunta esecutiva; successivamente, la convocazione spetta solo e soltanto al presidente, che stabilisce una data e comunica ai membri l’ordine del giorno. 

Modalità di elezione del presidente

Secondo gli art. 2 DI 28 maggio 1975; art. 49 OM 215/91; art. 8 Dlgs 297/94; art. 10 CM 105/75, il presidente del Consiglio di Istituto viene eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

Lo scrutinio è segreto e l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti ma, nel caso in cui non si raggiungesse, si esegue un’ulteriore votazione per la quale basta la maggioranza relativa. Più nel dettaglio:

  • in prima votazione, dato che il consiglio è composto da 19 membri, il presidente deve ricevere voti pari alla metà più uno di 19;
  • in seconda votazione, invece, è sufficiente che il presidente ottenga la maggioranza relativa, a patto che siano presenti la metà più uno dei componenti. 

In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano. 

Normativa di riferimento per l’elezione del Consiglio d’Istituto

Sono diverse le normative di riferimento per il Consiglio di Istituto e riguardano tanto le elezioni, quanto le competenze. Le più importanti sono: 

  • per la procedura elettorale, l’OM 15 luglio 1991, soprattutto gli articoli dal n.24 al n.26;
  • per le funzioni del Consiglio di Istituto, il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (in particolare art. 8 e art. 10).

Dopo aver assunto la carica, le norma principali che il presidente e almeno un consigliere del Consiglio di Istituto devono conoscere (e rispettare) sono: 

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  • l’art. 21 L. 59/97 (Riforma della pubblica amministrazione: l’autonomia scolastica);
  • il D.L.vo 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
  • il D.I. 44/01 (Regolamento contabile);
  • l’O.M. 215/91 (Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto);
  • il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell’autonomia);
  • la L. 13 luglio 2015, n. 107;
  • la L. Cost. 3/01 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
  • la C.M. 105/75 (Regolamento tipo).



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