Le modifiche alla disciplina delle società di comodo

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La Riforma Fiscale depontenzia la normativa sulle società non operative o di comodo: vediamo con un esempio pratico come cambia, a favore delle società, il risultato del test di operatività.

società di comodo 2025A distanza di trent’anni dalla sua prima introduzione, avvenuta nel 1994 ad opera della allora legge finanziaria per il 1995, il D. Lgs. n. 192/2024, in esecuzione della relativa legge delega 111/2023 introduce alcune modifiche alla disciplina sulle società non operative (di comodo) con l’obiettivo di individuare meglio le vere “società senza impresa.

 

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La disciplina delle società di comodo

La disciplina delle “società di comodo” è stata introdotta al fine arginare il fenomeno della interposizione fittizia mediante l’utilizzo di società che di fatto non svolgono la loro istituzionale funzione, ossia quella lucrativa, bensì quella di mera intestazione di beni

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 192/24 incidono sul cosiddetto “test di operatività” andando di fatto a rettificare, dimezzandoli, i coefficienti per la determinazione dei ricavi presunti e (solo nel caso in cui il reddito dichiarato sia inferiore a quello presunto) del reddito minimo.

 

Il test di operatività

La verifica di cui al punto 1) consiste nel confrontare il valore medio triennale dei ricavi effettivamente conseguiti con quelli presunti, cioè determinati mediante l’applicazione di specifici coefficienti a determinati elementi patrimoniali, come di seguito rideterminati:

Beni del triennio Fino al 2023 Dal 2024
Partecipazioni, titoli e crediti 2% 1%
Immobili A/10 5% 2,5%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati 4% 2%
Immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti 1% 0,5%
Altri immobili 6% 3%
Navi commerciali 6%
Altre immobilizzazioni 15%

Se la società risulta di comodo, le imposte devono essere calcolate non sul reddito (positivo o negativo) effettivo ma su un reddito minimo presunto determinato applicando ai beni posseduti (come sopra individuati per la determinazione dei ricavi presunti – partecipazioni e crediti finanziari, immobili, navi e altre immobilizzazioni) degli specifici coefficienti. Le relative percentuali, dimezzate anch’esse, devono essere applicate al valore dei beni e delle immobilizzazioni rilevati nell’esercizio per il quale si procede al calcolo (non si considera pertanto la media triennale, come per il computo dei ricavi minimi presunti).

Beni Fino al 2023 Dal 2024
Partecipazioni, titoli e crediti 1,5% 0,75%
Immobili A/10 4% 2%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati 3% 1,5%
Immobili in comuni <1.000 abitanti 0,9% 0,45%
Altri immobili 4,75% 2,38%
Navi commerciali 4,75%
Altre immobilizzazioni 12%

In riferimento al requisito soggettivo, l’ambito di applicazione è così determinato:

società di comodo casisocietà di comodo casi

Le società qualificate come “di comodo” a seguito del test di operatività sono soggette a restrizioni fiscali specifiche:

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Assistenza fiscale

 

  • limitazione alla compensazione del credito IVA;
  • restrizione all’utilizzo delle perdite pregresse;
  • obbligo di dichiarare un reddito minimo presunto con impatti su IRES e IRAP.

 

 

Esempio Pratico di simulazione

Si supponga che una S.r.l. presenti la seguente situazione:

Tabella 1. Valore medio degli ultimi 3 esercizi

ESERCIZIO
Ricavi effettivi 2022 2023 2024 MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.000,00 € 50.000,00 € 52.000,00 € 50.000,00 €
A2) Incremento rimanenze prodotti in lavorazione e finiti –   € –   € –   € –   €
A3) Incremento dei lavori in corso su ordinazione –   € –   € –   € –   €
A5) Altri ricavi e proventi –   € –   € –   € –   €
B11) Incremento materie prime, sussidiarie, ecc –   € –   € –   € –   €
C15) Proventi da partecipazioni: –   € –   € –   € –   €
C16) Altri proventi finanziari: –   € –   € –   € –   €
di cui  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni –   € –   € –   € –   €
di cui  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni –   € –   € –   € –   €
TOTALE RICAVI EFFETTIVI 50.000,00 €

 

Tabella 2. Determinazione dei ricavi presunti ante e post riforma fiscale:

Ricavi presunti 2022 2023 2024 MEDIA COEFFICIENTI ANTE RIFORMA COEFFICIENTI POST RIFOMA RICAVI PRESUNTI

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

ANTE RIFORMA

RICEVI PR

ESUNTI POST RIFORMA

Titoli e crediti –   € –   € 150.000,00 € 50.000,00 € 2,00% 1,00% 1.000,00 € 500,00 €
Immobili e altri beni 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 6,00% 3,00% 24.000,00 € 12.000,00 €
Immobili A10 0 0 0 –   € 5,00% 2,50% –   € –   €
Immobili abitativi –   € –   € –   € –   € 4,00% 2,00% –   € –   €
Altre immobilizzazioni 110.000,00 € 220.000,00 € 270.000,00 € 200.000,00 € 15,00% 15,00% 30.000,00 € 30.000,00 €
Beni piccoli comuni –   € –   € –   € –   € 6,00% 3,00% –   € –   €
RICAVI PRESUNTI 55.000,00 € 42.500,00 €

 

verifica operatività 2025verifica operatività 2025

Tabella 3. Calcolo del reddito minimo

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

 

 

VALORI

2024

COEFF.ANTE COEFF.POST REDDITO PRESUNTO ANTE RIFOMA REDDITO PRESUNTO POST RIFORMA
Titoli e crediti 150.000,00 1,50% 0,75%                2.250,00                1.125,00
Immobili e altri beni 400.000,00 4,75% 2,38%              19.000,00                9.520,00
Immobili A10 4,00% 2,00%                          –                          –
Immobili abitativi 3,00% 1,50%                          –                          –
Altre immobilizzazioni 270.000,00 12,00% 12,00%              32.400,00              32.400,00
Beni piccoli comuni 0,90% 0,45%                          –                          –
REDDITO PRESUNTO              53.650,00                43.045,00  

In conclusione…

Da tempo la Corte di Giustizia Europea ritiene il meccanismo presuntivo non coerente con i principi fondamentali tributari.

Anche in linea con ciò, la modifica ai coefficienti (resi meno incisivi), a parere di chi scrive, sembra incasellarsi in un processo di armonizzazione e promozione di quelle “società contenitore” (di immobili, partecipazioni), ossia le società holding immobiliari o di partecipazione, i cui parametri appaiono sempre meno stringenti e la cui disciplina sembra essere sempre più invogliata dal legislatore.

NdR: in merito alle novità delle società di comodo vedi anche:  Disciplina delle società di comodo dal 2025

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Mercoledì 5 Febbraio 2025

Danilo Sciuto e Simone Di Febo



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