Scarica Sentenza Tribunale di Firenze N.15-2025
Il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza di rinvio determina inevitabilmente l’improcedibilità della domanda giudiziale
Termini mediazione demandata dal giudice
Il mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice entro l’udienza di rinvio determina inevitabilmente l’improcedibilità della domanda giudiziale. È quanto rimarcato dal tribunale di Firenze con la recente sentenza n. 15/2025.
La vicenda
La controversia ha ad oggetto un contratto di finanziamento per un elettrodomestico e la richiesta di linea di credito con carta revolving. La ricorrente sostiene la procedibilità dell’azione in assenza di mediazione, nonostante abbia attivato il procedimento, in quanto per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, poiché materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti bancari e finanziari, cui fa riferimento l’art. 5 D. 1gs. 28/2010.
Il ricorso
La ricorrente asserisce, inoltre, che il contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari in quanto concluso presso esercizi convenzionati ma non con un agente in attività finanziaria, come richiederebbe la normativa in questione, e che l’attività del negoziante non si è limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma ha invero raccolto una proposta contrattuale relativa all’apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito di tipo revolving.
La donna ritiene, altresì, che il contratto debba considerarsi nullo per avere la parte proponente assunto un obbligo sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa in violazione dell’art. 1355 c.c., nonché per violazione dell’art. 117 TUB per mancanza di trasparenza e correttezza nel rapporto contrattuale tra l’intermediario e il cliente, poiché l’utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dalla normativa a pena di nullità.
Eccezione di improcedibilità della domanda
Parte resistente, dal canto suo, eccepisce preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento della mediazione previsto obbligatoriamente per le controversie in materia bancaria in forza dell’art. 5 D.lgs. n. 28/2010, in quanto l’azione ha ad oggetto un contratto bancario. Nonostante parte ricorrente abbia attivato il relativo procedimento, per parte resistente, questo deve ritenersi inammissibile, in quanto introdotto cumulativamente per più soggetti, tutti con differenti posizioni, e senza la partecipazione personale della ricorrente, che senza giustificare la sua assenza, è stata rappresentata per delega, presentata su un unico documento per tutti i partecipanti.
Eccepisce inoltre l’infondatezza delle tesi sostenute da parte ricorrente, in quanto ritiene non ci siano stati addebiti che non siano stati legittimi e giustificati da un valido contratto posto per iscritto.
Infine, sostiene che il collocamento di una linea di credito con carta, all’epoca dei fatti era consentito a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria, per cui non vi è stata nessuna violazione della riserva di legge. La situazione, infatti, è mutata radicalmente con l’entrata in vigore del D.L.gs 13 agosto 2010 n. 141, con cui è stato ampliato lo spettro della riserva di legge in favore degli agenti in attività finanziaria, ma si è trattato di una riforma successiva al rapporto de quo, per cui non può ricomprendere i contratti stipulati antecedentemente.
Mancato adempimento mediazione e improcedibilità
Il tribunale, essendo questione assorbente che rende superflua ogni altra pronuncia sul merito, esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato adempimento all’ordine del giudice di disporre la mediazione, ritenendola fondata e accogliendola.
All’udienza del marzo 2024, precisa, infatti, il giudicante, veniva disposta con ordinanza la mediazione, in quanto il procedimento precedentemente attivato dalla ricorrente, cumulativamente con altri soggetti, senza la presenza personale della parte non era del tutto adeguato.
Ritenuto opportuno rinnovare il tentativo, pertanto, il giudice assegnava termine alla ricorrente per l’introduzione del procedimento e rinviava ad udienza successiva per verificarne l’esito.
“La disciplina da seguire – afferma quindi il tribunale – era quella prevista dall’art. 5quater D.Lgs. 28/2010, dove la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l’udienza di rinvio disposta dal giudice (Cass. 40035/2021)”.
All’udienza fissata, tuttavia, parte onerata non aveva ottemperato all’ordine del giudice, adducendo che un nuovo procedimento di mediazione era stato già attivato e concluso fra le parti con esito negativo e che pertanto sarebbe stato inutile ed oneroso attivarne un terzo.
Per il giudicante, però, tale argomentazione non può essere accolta in quanto contraria al dettato normativo sopracitato, che prevede espressamente “l’improcedibilità della domanda nell’ipotesi in cui la parte alla quale spetta l’onere dell’attivazione non vi ottemperi entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice, a nulla rilevando il fatto dedotto dalla ricorrente che un precedente procedimento era stato azionato dal momento che lo stesso non era stato ordinato dal giudice”.
Alla luce di quanto sopra, al giudice non resta che dichiarare la domanda improcedibile e condannare la donna al pagamento delle spese legali.
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