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Il presente contributo analizza il tema dell’operatività bancaria e OFAC, con particolare riguardo ai clienti iscritti nella SDN List.
1. Introduzione
Negli scorsi mesi alcune imprese italiane sono state inserite, unitamente ai loro amministratori, nella c.d. SDN List (“Specially Designated Nationals and Blocked Persons List”), gestita dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per aver svolto “affari” con la Russia. Trattasi dei primi cittadini (e società) italiani e fra i primissimi cittadini dell’UE ad essere inseriti in detta lista dall’inizio della guerra in Ucraina.
Le ragioni che ispirano la normativa americana sono, come evidente, da ricercare nella volontà di mandare un segnale forte agli Stati Europei, affinché i soggetti ivi operanti cessino le triangolazioni commerciali con la Russia aventi ad oggetto prodotti “proibiti”, vale a dire prodotti che consentono a quest’ultima di sostenere il proprio sforzo bellico ed eludere le sanzioni già in essere.
La lista SDN è, come detto, gestita direttamente dall’OFAC, il quale fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Le comunicazioni dell’avvenuto inserimento nella lista avvengono tramite comunicato stampa: da tale fonte è possibile apprendere le ragioni sottese all’iscrizione e, tra le iscrizioni sopra citate, vi è quella di una società che avrebbe, in ipotesi, facilitato l’approvvigionamento e la vendita di attrezzature, per conto di società russe che operano nel settore non solo militare ma anche degli strumenti di navigazione per l’uso di navi militari russe.
Va peraltro ricordato come l’iscrizione nella lista SDN venga effettuata dall’OFAC senza alcun contraddittorio con il soggetto poi segnalato, il quale ne potrà venire al corrente solo a seguito del citato comunicato stampa o, come anche capitato, solo a seguito della lettura di articoli di stampa che hanno riportato la notizia.
I quesiti che ci poniamo sono: (i) quale sia la natura e la portata delle sanzioni OFAC; (ii) quali siano le eventuali conseguenze o obblighi che derivano in capo alla banca laddove un suo cliente sia stato iscritto in una lista OFAC; (iii) come si sta muovendo la giurisprudenza di merito.
2. Sanzioni internazionali e OFAC
Occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie delle sanzioni internazionali e la normativa eventualmente applicabile ai casi di specie. Le sanzioni internazionali sono misure restrittive, ossia divieti imposti dal diritto pubblico internazionale, che vengono utilizzate dalla comunità internazionale per intervenire sul comportamento di un Paese, di gruppi o entità e anche di individui in caso di violazione dei diritti umani, dichiarazioni di guerra, nonché di prevenzione e contrasto del terrorismo e del suo finanziamento.
Esistono varie tipologie di sanzioni internazionali: restrizioni relative a risorse e strumenti finanziari appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da un soggetto di diritto pubblico internazionale, una persona fisica o giuridica, divieto di ingresso e di soggiorno, o di attraversamento in transito, in determinati Paesi, divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione di beni strategici.
Le sanzioni internazionali si distinguono in base al soggetto che le adotta. Per quanto qui di interesse si segnalano le seguenti: sanzioni ONU emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sanzioni comunitarie emanate tramite Regolamenti del Consiglio Europeo e sanzioni statunitensi emanate dall’OFAC del Dipartimento del Tesoro statunitense. Le designazioni effettuate dal Consiglio di Sicurezza sono vincolanti, in quanto adottate in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed obbligano gli Stati a procedere all’applicazione delle misure restrittive nei confronti dei soggetti inseriti nelle suddette liste. Le sanzioni UE vengono imposte mediante Regolamenti comunitari applicabili direttamente a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Detto sistema di sanzioni poggia sull’applicazione di misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati e listati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea e trova fondamento normativo nel nostro ordinamento nel d.lgs. n. 109/2007. Il citato decreto legislativo prevede che, al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche adottate dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone con decreto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità designati dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio Europeo. L’inserimento nelle citate liste viene notificato agli interessati tramite la Guardia di Finanza, mentre l’UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso Banca d’Italia, cura la diffusione dell’inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari sia pressi gli ordini professionali (ai sensi dell’art. 4-quinquies d.lgs. n. 109/2007).
3. Quali sono le eventuali conseguenze o obblighi che ne derivano per la banca
Diversamente da quanto appena visto, l’iscrizione nella lista SDN tenuta dall’OFAC non pare comportare alcun obbligo di congelamento dei fondi per gli Istituti di credito. Di ciò offre conferma proprio l’UIF, che, sul proprio sito (https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html), specifica come l’iscrizione nella lista OFAC non comporti obblighi di congelamento dei fondi.
Sul punto, precisiamo che le sanzioni statunitensi si distinguono in sanzioni primarie e secondarie (il termine inglese è “sanctions”, ma in italiano pare più corretto tradurlo con “divieti”). Le sanzioni primarie sono divieti che si applicano direttamente a cittadini e aziende americane, a cui è imposto il divieto di commerciare e di utilizzare i conti di particolari individui del paese oggetto di sanzione.
Le sanzioni secondarie, invece, sono divieti che possono essere imposti a società non statunitensi, che intrattengano attività commerciali con Paesi oggetto di restrizioni. Le sanzioni secondarie prevedono che qualsiasi società, ovunque abbia la sede, debba rispettare i divieti americani quando vengono utilizzate risorse in dollari per compiere le transazioni e quando le stesse aziende hanno succursali negli Stati Uniti o sono controllate da soggetti americani. Ovviamente, trattandosi di società europee, la giurisdizione statunitense non può agire in modo diretto, ma unicamente su beni localizzati negli Stati Uniti o su attività e servizi svolti negli Stati Uniti.
Dunque, l’inserimento nella lista SDN comporta per l’iscritto l’impossibilità di operare sul mercato in dollari e di intrattenere affari con cittadini/enti americani.
Per maggiore chiarezza, riportiamo testualmente anche la conclusione di un comunicato stampa pubblicato ad agosto 2024 dall’OFAC circa le “implicazioni delle sanzioni”: “come risultato dell’azione odierna, tutti i beni e gli interessi in beni delle persone di cui sopra che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all’OFAC. Inoltre, tutte le entità possedute, direttamente o indirettamente, per il 50 percento o più da una o più persone bloccate sono anch’esse bloccate. Tutte le transazioni da parte di persone statunitensi o all’interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono qualsiasi bene o interesse in beni di persone designate o bloccate sono proibite a meno che non siano autorizzate da una licenza generale o specifica rilasciata dall’OFAC, o esenti. Questi divieti includono la fornitura di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte o per il beneficio di qualsiasi persona bloccata e la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di tale persona. È inoltre proibito alle persone non statunitensi consentire o cospirare per consentire a persone statunitensi di violare consapevolmente o inconsapevolmente le sanzioni statunitensi, nonché di impegnarsi in una condotta che eluda le sanzioni statunitensi. Le linee guida dell’OFAC per l’applicazione delle sanzioni economiche forniscono maggiori informazioni in merito all’applicazione delle sanzioni statunitensi da parte dell’OFAC, compresi i fattori che l’OFAC generalmente prende in considerazione quando determina una risposta appropriata a un’apparente violazione. Inoltre, le istituzioni finanziarie straniere che conducono o facilitano transazioni significative o forniscono qualsiasi servizio che coinvolga la base militare-industriale della Russia corrono il rischio di essere sanzionate dall’OFAC”.
In conclusione, l’inserimento nella lista SDN determina, a nostro avviso e a certe condizioni, un rischio sanzionatorio da parte degli USA (impossibilità di operare in dollari o intrattenere affari con soggetti americani) anche per gli operatori commerciali e gli intermediari finanziari non statunitensi coinvolti in transazioni con gli individui o le entità sanzionate. In particolare, la Section 11 dell’Executive Order 14024, come modificato dall’Executive Order 14114, dispone che l’OFAC possa designare all’interno della SDN List anche gli istituti finanziari non statunitensi che abbiano effettuato o facilitato transazioni significative, ovvero prestato qualsiasi servizio a qualsiasi persona o entità segnalata. Anche solo il mantenimento di un rapporto di conto corrente con un soggetto rientrante nella lista potrebbe, dunque, essere ragione di sanzione da parte dell’OFAC.
Tuttavia, come già anticipato, non vi è alcun obbligo vincolante per le banche di disporre il congelamento dei fondi, quantomeno nella misura in cui la banca non solo non operi direttamente sul mercato statunitense, ma non gestisca operazioni in dollari effettuate dal soggetto iscritto nella lista OFAC.
In questo senso sembrano deporre due provvedimenti sanzionatori presenti sul sito OFAC e risalenti al 2023 e 2024.
Il tenore di tali provvedimenti sembrerebbe limitare il rischio di sanzione pecuniaria da parte dell’OFAC ai soli casi in cui vengano effettuate operazioni che coinvolgano direttamente o indirettamente gli Stati Uniti.
Nel primo caso è stata sanzionata direttamente una società italiana per aver effettuato pagamenti in favore di una società di proprietà del governo nordcoreano mediante banche statunitensi. Riportiamo un passaggio del provvedimento tradotto: “xxx ha avviato 18 bonifici bancari destinati a xxx [n.d.r. Società di animazione di proprietà del governo nordcoreano in Corea del Nord] che sono stati elaborati o regolati da istituzioni finanziarie statunitensi. Questi bonifici consistevano in 12 pagamenti a favore di un conto di una società statunitense presso una banca statunitense; un bonifico denominato in dollari USA che è stato liquidato da una banca corrispondente statunitense; e cinque bonifici a favore di un conto di una società estera presso una banca statunitense. Effettuando questi pagamenti a procuratori di una società nordcoreana presso istituti finanziari statunitensi, xxx sembra aver fatto sì che gli istituti finanziari statunitensi: (1) trattassero proprietà o interessi in proprietà bloccate del governo della Corea del Nord; e (2) esportassero servizi finanziari verso la RPDC, attività che sarebbero state vietate dai §§ 510.201 e 510.206 delle North Korea Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 510 (NKSR), se intraprese direttamente da una persona statunitense”.
Sempre per quanto riguarda le sanzioni per soggetti non statunitensi si legge (a pag. 3): “Questo caso dimostra come i soggetti non statunitensi che effettuano transazioni finanziarie da una giurisdizione estera a società o istituzioni finanziarie statunitensi possano esporsi a responsabilità civile per violazione delle sanzioni. Tali rischi possono verificarsi quando persone non statunitensi avviano un pagamento, anche in valuta estera, a favore di una società statunitense o di un’istituzione finanziaria statunitense che è destinato a un governo sanzionato o ai suoi strumenti, o ad altre persone sanzionate”.
Anche a pag. 4, si legge che: “l’OFAC ha pubblicato A Framework for OFAC Compliance Commitments (il Framework) per fornire alle organizzazioni soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti, nonché alle entità straniere che conducono affari negli o con gli Stati Uniti o con persone statunitensi, o che utilizzano beni o servizi esportati dagli Stati Uniti, il punto di vista dell’OFAC sui componenti essenziali di un programma di conformità alle sanzioni”.
Infine, con riguardo alla sanzione che aveva interessato una banca nazionale nel 2013, si legge che la banca “aveva elaborato transazioni per o per conto di una società iraniana che si concludevano negli Stati Uniti e/o con persone statunitensi”.
Va peraltro osservato che, per quanto riguarda le sanzioni OFAC inerenti a soggetti che hanno intrattenuto rapporti con entità iraniane (nonché cubane), la situazione può considerarsi parzialmente diversa, atteso che sin dal 1996 la Comunità Europea ha emanato il regolamento (CE) n. 2271/96 (c.d. Regolamento di Blocco), recentemente modificato con il regolamento delegato (UE) 2018/1100, volto proprio a limitare gli effetti degli atti normativi statunitensi, così come del resto confermato dall’art. 1 di detto Regolamento:
“Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell’applicazione extraterritoriale degli atti normativi indicati nell’allegato del presente regolamento, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui all’articolo 11 che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra la Comunità e i paesi terzi.
Il Consiglio, deliberando conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e nonostante le disposizioni dell’articolo 7, lettera c), può inserire o sopprimere atti normativi dall’allegato del presente regolamento”.
Nell’Allegato al Regolamento, per come modificato a seguito del Regolamento (UE) 2018/1100, sono indicati gli strumenti legislativi statunitensi la cui applicazione viene limitata, i quali ora riguardano unicamente Iran e Cuba, così come del resto confermato anche dal contenuto della “Relazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio” predisposta in data 3 settembre 2021 dalla Commissione Europea con riferimento all’art. 7, lett. a), del Regolamento di blocco, ove si legge testualmente: “Il regolamento di blocco si applica esclusivamente alle sanzioni adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran e di Cuba.” (§ 2).
Sempre nella citata relazione si afferma quanto segue:
“Le misure restrittive (sanzioni) sono uno strumento essenziale per la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione mediante il quale l’Unione europea (UE) può intervenire ove necessario per prevenire i conflitti o rispondere a crisi emergenti o in corso. Sebbene siano destinate intrinsecamente a incidere su politiche o attività di paesi terzi, le sanzioni dell’UE sono applicabili solo laddove l’Unione abbia competenza giurisdizionale. In altre parole, gli obblighi da esse imposti sono vincolanti per i cittadini dell’UE o per le persone che si trovano nell’UE o che svolgono un’attività commerciale nell’UE. Per contro, altre giurisdizioni applicano alcune delle loro sanzioni a livello extraterritoriale, ossia si aspettano che i cittadini e le società di paesi terzi, tra cui i paesi dell’UE, agiscano in conformità con le stesse. In linea di principio l’UE ritiene che l’applicazione extraterritoriale di sanzioni sia contraria al diritto internazionale.
Nel 1996 l’UE ha adottato il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (“regolamento di blocco”) per dare attuazione a tale principio. Lo scopo del regolamento di blocco è contrastare l’applicazione extraterritoriale di leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi di paesi terzi che intendono disciplinare l’attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri.”
4. La posizione della giurisprudenza di merito
Il primo precedente che segnaliamo è costituito da un provvedimento emesso dal Tribunale di Monza in data 7 novembre 2024 (Tribunale Ordinario di Monza, Prima Sezione, Dott. Mirko Buratti, n. R.G. 7055/2024) a seguito di un ricorso cautelare promosso da una società e dal suo amministratore delegato, segnalati nella lista SDN dell’OFAC, ai quali la banca aveva bloccato l’accesso ai conti.
In verità, con provvedimento emesso e depositato in data 30 ottobre 2024, il Tribunale di Monza aveva già così disposto inaudita altera parte: “Applicato l’art. 700 c.p.c.: 1. ordina a BANCA XXXX il ripristino immediato della piena operatività del rapporto di conto corrente n. 123 e del conto deposito titoli a custodia n. 456, intestati a YYYY”.
La Banca costituendosi sottolineava innanzitutto la propria estraneità alle circostanze di fatto sottese alla segnalazione dei nominativi dei clienti nella SDN List effettuata dall’OFAC.
Inoltre, ha ricordato che le sanzioni statunitensi secondarie prevedono che qualsiasi società, ovunque abbia la sede, debba rispettare i divieti americani quando vengono utilizzate risorse in dollari per compiere le transazioni e quando le stesse aziende hanno succursali negli Stati Uniti o sono controllate da soggetti americani. Ovviamente, trattandosi di società europea, la giurisdizione statunitense non può agire in modo diretto, ma unicamente su beni localizzati negli Stati Uniti o su attività e servizi svolte negli Stati Uniti. Dunque, l’inserimento nella lista SDN comporta per l’iscritto l’impossibilità di operare sul mercato in dollari e di intrattenere affari con cittadini/enti americani.
Pertanto, l’inserimento nella lista SDN determina, a certe condizioni, un rischio sanzionatorio da parte degli USA (impossibilità di operare in dollari o intrattenere affari con soggetti americani) anche per gli operatori commerciali e gli intermediari finanziari non statunitensi coinvolti in transazioni con gli individui o le entità sanzionate. In particolare, la Section 11 dell’Executive Order 14024, come modificato dall’Executive Order 14114, dispone che l’OFAC possa designare all’interno della SDN List anche gli istituti finanziari non statunitensi che abbiano effettuato o facilitato transazioni significative, ovvero prestato qualsiasi servizio a qualsiasi persona o entità segnalata. Anche solo il mantenimento di un rapporto di conto corrente con un soggetto rientrante nella lista potrebbe, dunque, essere ragione di sanzione da parte dell’OFAC. In tale prospettiva, non si può fare a meno di ricordare come numerose banche europee, tra cui anche italiane, abbiano subito sanzioni anche per importi significativi a seguito del mantenimento di rapporti bancari con soggetti segnalati nella SDN List. Ovviamente non è in contestazione che la segnalazione nella SDN List non comporti alcun automatismo in merito all’operatività dei rapporti bancari intrattenuti dai soggetti segnalati con le banche italiane, così come del resto confermato anche dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso Banca d’Italia (UIF) sul proprio sito al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html, ove si precisa che detta segnalazione non comporta alcun obbligo di congelamento dei conti, ma è comunque evidente che l’incertezza sottesa alla questione in esame e le possibili conseguenze in capo alla banca abbiano ragionevolmente indotto quest’ultima ad assumere un atteggiamento cautelativo.
Con provvedimento del 7 novembre 2024, il Tribunale di Monza, “ribadito che si profilano sussistenti i presupposti per la concessione della cautela posto che, con riferimento alla lista predisposta dall’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, cioè da un’istituzione coinvolta nel contrasto del terrorismo internazionale diversa dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea, non sussistono obblighi di congelamento dei fondi, mentre il blocco totale dell’operatività bancaria determina di per sé una condizione di pregiudizio immediato ed irreparabile, nelle more dell’instaurazione dell’eventuale giudizio di merito, cosicché va disposto il ripristino della piena operatività di tutti rapporti bancari dei quali è stata inibita la fruizione a seguito dell’inserimento del nominativo della Società nella lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) da parte di OFAC (Office for Foreign Assets Control), organismo extraterritoriale ed extranazionale le cui determinazioni, peraltro assunte in assenza di procedure che rispondano a basilari criteri di garanzia e rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, in violazione dei principi fondanti il nostro ordinamento giudiziario e statuale che tutelano la libertà individuale e collettiva nelle sue molteplici espressioni, tra cui l’esercizio di ogni attività ad essa correlata, non hanno efficacia, né valore precettivo nel diritto interno; ritenuto, pertanto, che la condotta della Banca non è apparsa giustificabile”.
Di contrario avviso appare invece il Tribunale di Firenze, Sezione V civile, dott. Cristian Soscia, che, in data 4 dicembre 2024, si è pronunciato in modo difforme.
Si precisa, innanzitutto che non si trattava di una domanda cautelare, ma di un ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa con contestuale richiesta di misure protettive o cautelari.
La società JJJ, infatti, iscritta nella lista SDN dell’OFAC, lamentava la circostanza per la quale il blocco dell’operatività imposto dalle banche (mediante recesso o risoluzione dei rapporti di conto corrente e la revoca delle aperture di credito e dei fidi) avrebbe comportato, nel brevissimo periodo, una crisi assolutamente irreversibile.
Le banche, costituendosi, precisavano che le sanzioni secondarie, imposte a soggetti non statunitensi, avrebbero avuto una componente extraterritoriale che avrebbe inciso sulla loro operatività concreta, con il conseguente rischio di essere inserite nella SDN list e quindi di soggiacere alle stesse sanzioni, che sarebbero esiziali per gli istituti di credito. La misura cautelare richiesta dalla società avrebbe rischiato quindi di comportare un sacrificio sproporzionato rispetto al pregiudizio rischiato dalle banche, posto che l’inserimento nella SDN list avrebbe impedito sostanzialmente l’utilizzo del dollaro e rapporti con qualsiasi ente o azienda americana, con i conseguenti e prevedibili effetti disastrosi e irreparabili.
Il Giudice fiorentino, dopo avere lungamento esposto le implicazione derivanti dalla applicazione di misure secondarie e dalla ipotetica iscrizione delle banche nella SDN list precisa che “gli executive orders del Presidente USA e gli atti OFAC, pur spiegando effetti di fatto nei confronti di soggetti non americani, colpendo, come nel caso di specie, gli interessi delle banche, non hanno alcuna efficacia nell’ordinamento dell’Unione europea, che ha da tempo emanato regolamenti recanti norme restrittive nei confronti della Russia a seguito delle prime tensioni con l’Ucraina, risalenti al 2014 e dall’invasione del 2022”.
Tenuto però conto dei contrapposti interessi e della lesione dei diritti costituzionali vantati dalla società iscritta nell’elenco OFAC e da quest’ultima lesi il tribunale ha ritenuto “opportuno adottare un provvedimento cautelare che, da un lato salvaguardi l’operatività corrente dell’impresa nel tempo necessario per attuare il piano di risanamento, dall’altro eviti che gli interessi delle banche vengano compromessi, tenuto conto che un inserimento nella SDN list sarebbe per loro esiziale e foriero di conseguenze potenzialmente disastrose.
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, tenuto conto delle impellenti esigenze dell’impresa di continuare nella propria attività per il tempo necessario a chiarire la propria posizione o comunque a trasferire l’azienda a terzi – in tal modo salvaguardandola, insieme ai posti di lavoro e all’indotto – la misura più idonea, e meno pregnante rispetto a quella concessa con provvedimento inaudita altera parte, sia quella di nominare un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. con funzioni di custode giudiziario delle somme liquide disponibili della società sotto il controllo del Tribunale e dell’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata.
L’ausiliario provvederà ad aprire un conto corrente a lui intestato (con l’indicazione del numero della presente procedura), ove verranno versate le disponibilità oggi accreditate presso le banche. e avrà facoltà di eseguire pagamenti e ricevere incassi in nome e per conto di JJJ, nel rispetto del disposto di cui all’art. 21, comma 1, CCII”.
5. Conclusioni
È evidente che la materia sia alquanto delicata e effettivamente possa mancare un coordinamento tra i principi dettati dagli Stati Uniti, dalla Nato e dalla Unione europea.
Quel che è certo è che il Tribunale fiorentino, avvantaggiato dal fatto che si fosse nell’ambito di una composizione negoziata, abbia cercato di contemperare le opposte esigenze.
Più difficile sarebbe stato, in quest’ottica, analoga decisione da parte del Tribunale di Monza il cui merito, a nostro avviso, consiste proprio nell’aver interpretato la legge in modo “pulito” e in conformità ai principi dettati anche dal Regolamento di Blocco nonché a quanto affermato dall’UIF.
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