Lo scorso 1° febbraio è entrato in vigore un nuovo Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione Europea e la Repubblica del Cile (Interim Trade Agreement – ITA), il quale sostituisce il precedente Accordo di Associazione in vigore dal 1° marzo 2005. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle regole commerciali tra Ue e il Cile.
1) Origine preferenziale delle merci
L’origine preferenziale delle merci è un concetto fondamentale nel commercio internazionale che consente a specifici beni di beneficiare di tariffe doganali ridotte o nulle quando vengono importati in un Paese aderente a un accordo commerciale. Questa agevolazione è concessa quando le merci soddisfano determinate condizioni stabilite negli appositi accordi di libero scambio o in altri accordi bilaterali o multilaterali. Tali accordi definiscono criteri specifici che determinano se un prodotto può essere considerato “originario” di una delle parti contraenti. L’obiettivo principale dell’origine preferenziale è promuovere il commercio tra i Paesi firmatari, incentivando l’uso di materiali e manodopera locali, e contribuendo così alla crescita economica dei Paesi coinvolti.
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2) Accordo UE-Cile
Il Parlamento europeo, il 29 febbraio 2024, ha approvato l’Accordo quadro avanzato (Advanced Framework Agreement – AFA) tra l’Unione Europea (UE) e la Repubblica del Cile, unitamente all’Accordo complementare sulla liberalizzazione del commercio e degli investimenti.
L’AFA rappresenta un’evoluzione significativa rispetto all’Accordo di associazione UE-Cile del 2005, ampliando di fatto l’ambito di cooperazione a molteplici settori strategici. I due pilastri su cui si fonda l’accordo includono il dialogo politico e la cooperazione, nonché il commercio e gli investimenti. L’AFA, allo stesso tempo, è stata integrata da un accordo commerciale provvisorio (Interim Trade Agreement – ITA), che contiene solo gli elementi dell’AFA relativi alla liberalizzazione del commercio e degli investimenti che rientrano sotto la competenza esclusiva dell’UE. Nella sostanza, l’ITA è stato ratificato solo a livello dell’UE e dal 1° febbraio 2025 è entrato in vigore, mentre l’AFA dovrà ancora essere ratificato anche da tutti gli Stati membri individualmente. L’ITA scadrà poi una volta entrato in vigore l’AFA.
L’AFA estende i temi di collaborazione a questioni di primaria importanza, quali la sicurezza internazionale, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico, l’energia, lo stato di diritto e la promozione dei diritti umani.
L’accordo introduce un capitolo inedito dedicato al commercio e al genere, volto a contrastare ogni forma di discriminazione contro le donne nel contesto delle attività commerciali.
L’AFA prevede l’eliminazione dei dazi doganali su circa il 99,9% delle esportazioni dell’UE verso il Cile, ad eccezione di specifici prodotti agricoli sensibili come carne, alcuni prodotti ortofrutticoli e l’olio d’oliva. Si stima un potenziale incremento del valore delle esportazioni europee fino a 4,5 miliardi di euro.
L’accordo faciliterà l’accesso a materie prime e combustibili puliti di rilevanza strategica per la transizione energetica, includendo litio, rame e idrogeno.
L’AFA incorpora obblighi vincolanti per il rispetto dei diritti sociali, lavorativi e ambientali basati sugli standard dell’Organizzazione internazionale del lavoro e sull’accordo di Parigi.
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3) Accordo UE-Cile e le principali novità da febbraio 2025
L’Accordo interinale non solo abolisce la maggior parte dei dazi sulle merci, ma introduce anche nuove regole di origine che sono più armonizzate, semplificate e flessibili, adattandosi a un’ampia gamma di prodotti. Una delle innovazioni più importanti è l’introduzione di modalità semplificate per stabilire l’origine preferenziale delle merci. A partire dal 1° febbraio 2025, gli esportatori e gli importatori avranno la possibilità di applicare le seguenti modifiche:
- Eliminazione dei Certificati EUR.1: I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura conformi al precedente accordo non saranno più accettati come prova dell’origine preferenziale delle merci importate o immesse in libera pratica nell’UE o in Cile. Le nuove richieste di trattamento preferenziale dovranno basarsi su una dichiarazione di origine o sulla conoscenza dell’importatore.
- Prodotti in Transito o Custoditi temporaneamente: Per i prodotti in transito o temporaneamente custoditi in depositi doganali o zone franche, le richieste di trattamento preferenziale dovranno basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell’importatore, come previsto dall’ITA;
- Numero di Autorizzazione per Esportatori autorizzati: Il numero di autorizzazione relativo allo status di esportatore autorizzato verrà sostituito dal numero REX per gli esportatori unionali. Le dichiarazioni di origine per spedizioni superiori a 6.000 EUR devono includere il numero REX.
Questo nuovo accordo rappresenta un passo avanti significativo nella facilitazione degli scambi e nella riduzione delle barriere doganali tra l’Unione Europea e il Cile. Le nuove regole di origine preferenziali sono progettate per semplificare le procedure per gli operatori commerciali, promuovendo al contempo una maggiore efficienza e trasparenza nel processo.
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