Un nostro lettore ha inviato alla nostra redazione la seguente richiesta di chiarimenti.
“Sono D.F. docente di educazione motoria in una classe terza di un istituto tecnico industriale. Il dirigente scolastico, nell’ambito delle sue funzioni, ha convocato il consiglio di classe per valutare gli alunni al termine del primo quadrimestre. In merito all’alunno P. F. lo scrivente ha espresso la propria volontà di astenersi dal voto, ma il dirigente scolastico, m’invitava a votare adducendo che rientrava nei miei doveri di docente l’espressione del voto, e che non potevo astenermi. Chiedo se esiste una normativa in merito e se un docente può astenersi nella valutazione di un alunno?”
Organi collegiali a livello di sezioni e classi
Prima di rispondere al nostro lettore cercheremo di chiarire la differenza tra consiglio d’intersezione operante nella scuola dell’infanzia, consiglio d’interclasse operante nella scuola primaria e consiglio di classe operante nella scuola secondaria di primo e secondo grado che, pur avendo finalità similari volte a monitorare l’attività didattica, e i processi educativi oltre a rafforzare il dialogo tra scuola e famiglia, hanno una composizione e una modalità operativa diversa.
Consiglio d’intersezione
Il consiglio d’intersezione è costituito dagli insegnanti delle diverse sezioni di scuola dell’infanzia appartenenti allo stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per sezione; ha il compito di promuovere un continuo ed efficace confronto tra scuola e famiglia al fine di condividere le strategie educative e le modalità concrete da mettere in atto per aiutare i bambini a crescere e a imparare a vivere in una società sempre più complessa, non facile da prevedere e da decifrare.
Consiglio d’interclasse
Costituito da tutti i docenti, compreso gli insegnanti di sostegno e di religione cattolica che operano in classi parallele nello stesso plesso e da un genitore per classe. Il consiglio d’interclasse nell’espletamento delle sue funzioni ha due tipi di sedute;
• Una con la presenza dei genitori avente come obiettivo la formulazione di proposte educative e didattiche al collegio dei docenti oltre a rafforzare i rapporti tra scuola e famiglia;
• Una seduta con la sola presenza dei docenti, definita interclasse in seduta tecnica, al fine di deliberare argomenti riguardanti l’andamento didattico e disciplinare delle classi e la valutazione degli alunni.
Consiglio di classe
Il Consiglio di classe riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado ed è costituito da tutti i docenti operanti nella classe e da rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti in quella determinata classe. Nella scuola secondaria di secondo grado oltre ai docenti della classe e ai genitori è prevista la presenza degli studenti. Il consiglio di classe nella seduta in cui vi partecipano sia i genitori, sia gli studenti si pone come fine l’analisi dell’andamento didattico generale della classe, mentre in seduta tecnica con la sola presenza dei docenti si pone come fine di analizzare l’andamento didattico e disciplinare della classe oltre alla valutazione degli studenti.
Validità delle sedute
Tutti gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dei suoi partecipanti, prevedono, come primo elemento, il raggiungimento del numero legale, affinché si possa procedere all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, Il numero legale non è previsto per il consiglio d’intersezione, d’interclasse e di classe, ad eccezione delle sedute tecniche riguardanti la valutazione intermedia e finale degli alunni per le quali è prevista la presenza di tutti i docenti. In merito la normativa dispone che qualora un docente non dovesse essere presente per motivi gravi (salute), il dirigente scolastico deve nominare un altro docente della stessa disciplina al fine di avere un collegio perfetto.
Numero legale e validità delle delibere
Da quanto si è detto fino adesso è chiaro che le delibere del consiglio d’interclasse e di classe vanno distinte in relazione agli argomenti per i quali sono chiamati a deliberare. Qualora un consiglio sia convocato per discutere, avanzare proposte al collegio dei docenti o analizzare l’andamento didattico, non è richiesta alcuna maggioranza; mentre qualora le delibere riguardino le attività valutative degli alunni, è necessaria la presenza di tutti.
Come si calcola la maggioranza
Qualora nella valutazione di uno studente non si dovesse avere parere unanime, il presidente propone una votazione al fine di adottare una decisione a maggioranza qualificata; e se a seguito della votazione si dovesse registrare una divisione esattamente a metà, prevale il voto del dirigente scolastico, presidente del consiglio di classe .
Astenersi dal voto
In merito all’astensione dal voto, così come richiesto dal nostro lettore, si sono susseguiti diversi orientamenti che hanno portato la pubblica amministrazione a considerare il voto di astensione come voto validamente espresso, per cui è da considerare a tutti gli effetti. In merito la sentenza del TAR Puglia sostiene l’impossibilità di astenersi quando si è chiamati a esprimere una valutazione in ragione delle specifiche competenze, come nel caso del consiglio di classe. Altri orientamenti, invece, sostengono che è possibile astenersi dal voto con una motivazione ben precisa da inserire a verbale. In virtù dei diversi orientamenti è auspicabile che il consiglio d’istituto, su proposta del collegio dei docenti inserisca nel regolamento l’orientamento da assumere in caso di astensione dal voto.
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