NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
Sono inoltre state introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:
- Per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare un risparmio superiore.
- Per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
NOVITÀ 26/09/2024
Sono state pubblicate le prime FAQ condivise tra il GSE e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardanti le principali tematiche di interesse per gli operatori, tra cui:
- Cumulabilità con altre agevolazioni;
- Documentazione necessaria per la presentazione delle richieste di accesso alla misura;
- Progetti e interventi ammissibili;
- Modalità di presentazione delle richieste.
Descrizione
La misura “Piano di Transizione 5.0” ha l’obiettivo di offrire alle imprese italiane la possibilità di innovare prodotti e servizi rendendoli più personalizzati, sicuri, accessibili e sostenibili, basandosi su tre pilastri fondamentali: automazione avanzata, collaborazione uomo-macchina e sostenibilità.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
Può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate.
Entità e forma dell’agevolazione
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
- 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
- 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
- 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura è cumulabile con altre misure, come il credito d’imposta ZES Unica e della Zona Logistica Semplificata (ZLS). In particolare, il bonus 5.0 è ora cumulabile con i bandi regionali PR FESR 2021-27. Le modifiche sono retroattive, valide dunque dal 1° gennaio 2024.
La dotazione finanziaria prevista è di 4,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, suddivisa in tre linee di intervento:
- 3.780 milioni: efficientamento energetico tramite investimenti in beni “4.0”;
- 1.890 milioni: promozione dell’autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- 630 milioni: formazione.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Gli investimenti devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.
- La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:
- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata;
- Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software per il monitoraggio energetico.
Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, il presente decreto prevede anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione del 130%, 140% e 150% per quelli a maggiore efficienza.
Termini di applicazione
I nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025, termine ultimo per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.
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