Con informativa n. 06/2025 del 16/01/2025 il CNDCEC ha reso nota l’approvazione definitiva, avvenuta con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, dell’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.
Una prima versione era stata già approvata dal Consiglio Nazionale il 17 aprile 2024 e successivamente trasmessa al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per il relativo parere, giunto il 27 dicembre scorso, come già preannunciato dal comunicato stampa pubblicato in medesima data.
Dopo il tentativo del 2021, mai completato, il CNDCEC raggiunge finalmente l’obiettivo di affinare e snellire i contenuti delle Regole in un’ottica di semplificazione e più agevole applicazione delle procedure ivi previste.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel testo revisionato.
Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio
Con riferimento alla c.d. Autovalutazione, si evidenzia innanzitutto l’inserimento della precisazione riguardante tale adempimento per le Associazioni professionali o Società tra Professionisti (STP), per la verità già presente nelle Linee Guida dello stesso Consiglio Nazionale.
In tale circostanza, infatti, il CNDCEC prevede la possibilità di assolvere l’obbligo in maniera “accentrata”, in antitesi alle indicazioni fornite alla stampa dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel febbraio 2022.
Inoltre, il testo chiarisce che il fattore “canali distributivi” (uno dei fattori di rischio oggetto di autovalutazione del rischio ai sensi dell’art 15, co. 3, del d.lgs. n. 231/07) assume valore residuale per i professionisti, in quanto difficilmente associabile all’attività professionale.
Ancora, è rimodulata la scala graduata di riferimento dei vari livelli di rischio – anche per la valutazione dei rischi presente nella regola tecnica n. 2 – correggendo le incongruenze numeriche della precedente versione.
All’interno del perimetro della medesima regola tecnica è apportato un correttivo ai criteri di riferimento per l’individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio, con l’eliminazione della soglia numerica precedentemente prevista (due professionisti).
Nella Tabella che segue si riportano i parametri dimensionali aggiornati.
Parametri dimensionali |
Livello di organizzazione |
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Professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori |
La funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio |
Associazioni professionali, ovvero società tra professionisti (1) |
Funzione antiriciclaggio |
Nomina del responsabile antiriciclaggio |
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Associazioni professionali, ovvero società tra professionisti con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più) (2) |
Funzione antiriciclaggio |
Nomina del responsabile antiriciclaggio |
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Funzione di revisione indipendente (interna o esterna) |
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1 Qualora gli associati/soci decidano di assolvere gli adempimenti antiriciclaggio in forma accentrata. 2 Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. |
Ancora, risulta espunta la scadenza triennale per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio. Si prevede, invece, che esso sia effettuato ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno o necessario in ragione di variazioni rilevanti dei parametri di rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi nazionale dei rischi del CSF (si è ancora in attesa della nuova Analisi, l’ultima presentata risale infatti al 2019).
Nel testo aggiornato, altresì, si precisa che i neoiscritti, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, effettuino la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela
L’aggiornamento interviene anche sulla classificazione delle prestazioni professionali in relazione al rischio inerente. Si tratta del «rischio connesso all’attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti» (così come definito nel Glossario, altra novità contenuta nell’aggiornamento), individuato a monte dal CNDCEC a seguito di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali.
Nella tabella che segue si riportano le novità introdotte con la nuova classificazione (resta invariata l’unica prestazione rientrante tra quelle a rischio “molto significativo”, ossia la “Consulenza in operazioni di finanza straordinaria”).
PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1) – Aggiornamento 2025 |
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Si aggiungono:
Si precisa che, in merito alla “Predisposizione e invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti”, è previsto l’esonero da qualsiasi adempimento di adeguata verifica. Ad es., in caso di:
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2) – Aggiornamento 2025 |
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3) – Aggiornamento 2025 |
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Ancora, è ampliato l’ambito delle prestazioni in relazione alle quali è prevista la possibilità di calcolare il rischio solo per il cliente, compilando solo la tabella A, e non anche per l’operazione (tabella B): alle già presenti “revisione legale” e “tenuta della contabilità” si aggiunge la “assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale”.
Inoltre, con riferimento all’identificazione del titolare effettivo, si precisa che il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento identificativo dello stesso (come peraltro già puntualizzato dal CNN nelle Regole Tecniche antiriciclaggio dei notai), anche qui contrariamente alle indicazioni generalmente fornite dalla Guardia di Finanza. Sempre sul tema del titolare effettivo, sono aggiunti i doverosi riferimenti alla consultazione del relativo Registro (attualmente non disponibile, per le note vicende).
Regola tecnica n. 3 Conservazione dei dati e delle informazioni
Infine, di assoluta rilevanza è la modifica apportata in tema di conservazione. Con riferimento alla conservazione cartacea, infatti, il CNDCEC ha rimosso l’obbligo del professionista di apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio, confermando invece la necessità di apporre la data, alternativamente su ciascun documento conservato o su un documento riepilogativo dei dati contenuti nel fascicolo.
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