La rendicontazione di sostenibilità – Episodio 115

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Il decreto legislativo n. 125, del 6 settembre 2024, attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, apporta modifiche del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Tale decreto legislativo inserito nella Gazzetta Ufficiale, il 10/09/2024, Serie Generale n. 212, è entrato in vigore il 25/09/2024. La suddetta normativa impone nuovi obblighi di trasparenza e divulgazione alle imprese, focalizzando l’attenzione sull’influenza esercitata dai rischi e dalle opportunità, collegati alla sostenibilità, sulle loro strategie e operazioni. Il sopra citato decreto legislativo estende tali requisiti anche alle piccole e medie imprese quotate, diverse dalle microimprese, e stabilisce recenti modalità di reporting nella relazione sulla gestione.

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Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.115 La rendicontazione di sostenibilità” su Spreaker.

Soggetti obbligati

L’articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce, salvo quanto previsto dalle leggi speciali, i soggetti obbligati:

  • le società costituite nella forma giuridica della società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano come soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Inoltre, il suddetto decreto si applica anche ai seguenti soggetti a prescindere dalla loro forma giuridica:

  • le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese indicate nell’articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • gli enti creditizi indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, i soggetti esonerati, indicati di seguito:

  • la Banca d’Italia;
  • le micro-imprese, anche nel caso in cui queste abbiano valori mobiliari accettati nella negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.

Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto anche i prodotti finanziari elencati all’articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Infine, il successivo articolo 7 del presente decreto stabilisce particolari casi di esonero e di equivalenza.

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La Rendicontazione individuale di sostenibilità

L’articolo 3 del presente decreto al primo comma stabilisce che: “Le imprese di cui all’articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione”.

Tale rendicontazione individuale di sostenibilità, indicata al comma 1, deve includere:

  1. una sintetica descrizione del modello e della strategia aziendale che illustri:
    1. la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in rapporto ai rischi legati alle questioni di sostenibilità;
    2. le opportunità per l’impresa collegate alle problematiche relative alla sostenibilità;
    3. i piani dell’impresa comprendenti le azioni di attuazione e i pertinenti piani finanziari e di investimento, atti ad assicurare la compatibilità del modello e della strategia aziendali con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C, in conformità all’Accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, approvato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, denominato «Accordo di Parigi», e l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come deliberato dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, dell’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
    4. il metodo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa considerino le istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
    5. le modalità di realizzazione della strategia dell’impresa per quanto attiene alle problematiche di sostenibilità;
  2. la descrizione degli obiettivi circoscritti temporalmente collegati alle questioni di sostenibilità precisati dall’impresa, includendo eventualmente anche gli obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel raggiungere gli stessi e una dichiarazione che affermi il caso in cui gli obiettivi dell’impresa attinenti ai fattori ambientali siano basati su prove scientifiche conclusive;
  3. una esposizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo, per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e delle loro competenze e capacità nello svolgimento di tale ruolo;
  4. una esposizione delle politiche dell’impresa in merito alle questioni di sostenibilità;
  5. notizie sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
  6. una descrizione:
    1. delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
    2. dei maggiori impatti negativi, effettivi o potenziali, collegati alle attività dell’impresa;
    3. di probabili azioni intraprese dall’impresa per prevenire, affievolire o eliminare impatti negativi, effettivi o potenziali;
  7. una descrizione dei principali rischi per l’impresa collegati alle questioni di sostenibilità e le modalità adoperate dall’impresa per la gestione di tali rischi;
  8. indicatori inerenti alla comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

I soggetti obbligati devono indicare le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione in conformità con il comma 1
Dove possibile, tra le informazioni ricercate dai commi 1, 2 e 3 sono inerite le informazioni sulle attività dell’impresa e sulla sua catena del valore.

Il comma 8 definisce le categorie particolari di imprese ed i rari casi in cui è possibile limitare il contenuto della rendicontazione di sostenibilità ad alcune informazioni ben definite in tale comma.
Le società indicate al comma 1 compilano la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione indicato nell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità nella modalità conforme a questo formato elettronico di comunicazione.

La Rendicontazione consolidata di sostenibilità

Il comma uno dell’articolo 4 del decreto in oggetto determina che: “Le imprese di cui all’articolo 2, che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione”.

La Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi

La Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi è considerata dall’articolo 5 del presente decreto e si utilizza per le società figlie e le succursali di società madri extra-europee che hanno originato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, nel caso in cui non sia applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

L’Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

Ai sensi dell’articolo 8, la rendicontazione di sostenibilità è soggetta al controllo del revisore abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, il quale riferisce con una relazione prevista dall’articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni in merito alla conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che regolamenta i criteri di redazione, la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità e la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa.

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La Pubblicità della rendicontazione di sostenibilità e della relazione di attestazione della conformità

L’articolo 6 del suddetto decreto stabilisce la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inserita nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto e la relazione di attestazione della conformità, di cui all’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate utilizzando i modi e i termini definiti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile ed essenzialmente sul sito internet della società. Nel caso in cui non si disponga di un sito internet, la società presenta una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

Responsabilità e sanzioni

In base all’articolo 10, agli amministratori delle società, tenute a rispettare gli obblighi stabiliti, compete la responsabilità di garantire che le informazioni ricercate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità al presente decreto, con criteri di professionalità e diligenza.

L’organo di controllo deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne deve riferire nella relazione annuale all’assemblea.

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