La comunicazione del Titolare effettivo impegna imprese, società e intermediari, che avranno tempo fino all’11 dicembre 2023 per la trasmissione dei dati al Registro delle Imprese.

Prevista nell’ambito degli obblighi in materia di antiriciclaggio, la comunicazione ha preso il via dopo la pubblicazione del decreto del Ministero in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso, che ha attestato l’operatività del sistema per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, articolo 3, del decreto attuativo n. 55/2022.

Dal 9 ottobre decorre quindi il termine di 60 giorni, che porta conseguentemente all’11 dicembre la scadenza da rispettare, pena l’applicazione di una sanzione fino a 1.032,00 euro.

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Titolare effettivo: i soggetti obbligati alla comunicazione entro l’11 dicembre 2023

È l’articolo 21 del decreto legislativo n. 231/2007 a definire il perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione del Registro dei titolari effettivi, istituito ai sensi della IV e V Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea.

Le disposizioni attuative dell’obbligo sono contenute nel decreto MEF e MIMIT 55/2022, il regolamento in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva.

La trasmissione dei dati è obbligatoria per:

le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative);
le persone giuridiche private, ossia fondazioni, associazioni riconosciute e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica.
i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
Questi i soggetti per i quali l’invio delle informazioni dovrà essere effettuato entro la scadenza dell’11 dicembre 2023.

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L’adempimento lascia invece fuori le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

Da monitorare, inoltre, il termine fissato in caso di costituzione dopo il 9 ottobre: la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 30 giorni successivi all’iscrizione nei rispettivi registri.

Chi è il Titolare effettivo

A delineare i criteri per l’individuazione del Titolare effettivo è il decreto legislativo 55/2022.

Per le imprese dotate di personalità giuridica, si tratta della o delle persone fisiche a cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta, secondo i criteri fissati dal Decreto Antiriciclaggio.

Per i Trust e gli istituti giuridici affini, il Titolare effettivo è invece individuabile nella figura del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

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Le sanzioni in caso di omessa comunicazione del Titolare effettivo

Il mancato rispetto della scadenza dell’11 dicembre prossimo per la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva comporterà l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 2630, C.c. così modulata:

denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza: da 34,33 euro a 344,00 euro
denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza: da 103 euro a 1.032,00 euro.
Ad accertare le violazioni sarà la Camera di commercio competente per territorio che, ove dovuta, procederà con l’applicazione della sanzione prevista.

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