Strumenti e strategie per evitare pignoramenti e vendita all’asta dei beni; cosa fare quando il recupero crediti diventa aggressivo.
Si sa che i guai non vengono mai da soli, e allora, proprio nei periodi di maggiore difficoltà economica, capita di vedersi assediati da pressanti richieste di pagamento per debiti, antichi o anche recenti, che non si è riusciti a saldare entro le scadenze. È importante per chi si trova in queste penose e angoscianti situazioni sapere come difendersi dalle azioni legali dei creditori.
Non stiamo parlando delle richieste “morbide”, come quelle che avvengono attraverso i solleciti informali ad adempiere, ma dalle vere e proprie richieste, intimazioni, diffide e messe in mora, fatte dai creditori tramite i loro avvocati. Queste iniziative non vanno sottovalutate, perché preludono ad azioni giudiziarie con possibilità di recupero coattivo del dovuto mediante pignoramenti e vendite all’asta dei beni del debitore esecutato.
Individuare il creditore procedente
Innanzitutto bisogna individuare con precisione il soggetto che agisce legalmente contro il debitore. A seconda dei casi, può trattarsi:
del creditore stesso, come avviene per le forniture di merci non pagate;
di un soggetto che agisce come mandatario del creditore: ad esempio, l’amministratore del condominio per il recupero delle quote dai morosi;
di un avvocato, incaricato dal creditore, per la predisposizione e l’invio di lettere di diffida e messa in mora del debitore inadempiente;
di una banca o società finanziaria, in caso di mutui e prestiti non rimborsati a rate entro le scadenze previste dal contratto;
di una società di recupero crediti, alla quale il creditore originario ha ceduto il proprio credito, dietro corrispettivo;
dell’Agenzia Entrate Riscossione, o di un altro Concessionario convenzionato con gli Enti impositori, per imposte, tasse, multe e sanzioni compendiate in cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento.
Come difendersi dai creditori privati
Le condotte che il debitore deve tenere per difendersi cambiano parecchio in relazione a questi soggetti.
Mentre con il creditore personalmente è possibile, in genere, intavolare delle trattative per una soluzione bonaria, ad esempio concordando un piano di rientro dai debiti, anche in maniera progressiva e dilazionata nel tempo, già con i condomini questa strada è più difficile (perché occorre il consenso dell’assemblea per concedere dilazioni o sconti) ed è ancora più ardua se ad agire legalmente sono avvocati, società di recupero crediti o Agenti di riscossione, che hanno procedure standardizzate e poco personalizzabili.
Se il creditore ha agito tramite il suo avvocato (lo si può evincere facilmente dalla qualifica di chi ha inviato le lettere di diffida e messa in mora), è consigliabile non rispondere personalmente, ma affidarsi al proprio legale di fiducia, incaricandolo di contattare la controparte per trovare una soluzione bonaria della controversia e lasciando che sia lui a sondare il terreno per verificare le possibili soluzioni.
Inoltre, chi non è specializzato in questioni legali e decide di parlar direttamente con l’avvocato di controparte potrebbe commettere facili
errori, come quello di ammettere, incautamente, nel corso della conversazione o tramite messaggi ed e-mail, l’esistenza del debito, la sua debenza e il suo ammontare: questo faciliterebbe notevolmente la prova giudiziaria in favore del creditore, e segnerebbe un punto decisivo a suo favore, anche perché il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione.
Cosa fare quando il credito è prescritto
Tutti i crediti civili e commerciali, così come quelli amministrativi e tributari, hanno una data di scadenza, oltre i quali il creditore non può più agire legalmente per il recupero: il debitore non è tenuto a pagare il debito prescritto, salvo che non decida di farlo spontaneamente.
Per i normali contratti il termine di prescrizione è di 10 anni, mentre per alcune prestazioni, come quelle professionali o alberghiere, opera la prescrizione presuntiva (cioè la supposizione, fino a prova contraria, che il debito sia già stato pagato), che è molto più breve, e questo agevola parecchio il debitore: è il creditore che deve dimostrare di non aver ricevuto la somma pattuita e dovuta.
Conviene, quindi, verificare sempre la data di insorgenza del debito, per capire se è prescritto. In tal caso l’opposizione al pagamento richiesto è molto semplice: basta invocare l’intervenuta prescrizione del credito. La decorrenza dei termini di prescrizione, però, può essere interrotta dalle iniziative legali e giudiziarie intraprese dal creditore, e in tal caso il periodo ricomincia a decorrere da capo. Per saperne di più, leggi l’articolo “Prescrizione del credito: quali sono i termini” e “Come difendersi dalle azioni esecutive per debiti prescritti“.
Cosa deve sapere il debitore per evitare problemi
A volte al debitore vengono prospettate gravi ripercussioni in caso di protratto inadempimento nel pagamento del dovuto, ma spesso si tratta soltanto di trucchi escogitati per intimidire e “mettere paura”, anziché di vere e proprie conseguenze giuridiche. Ecco cosa deve sapere il debitore che viene pressato dai creditori, o dai loro legali, con affermazioni di questo genere:
il debitore insolvente non rischia il carcere, a meno che non abbia posto in essere condotte truffaldine, o di insolvenza fraudolenta (avendo contratto obbligazioni con il proposito di non adempierle): altrimenti l’inadempimento ha solo conseguenze civilistiche;
le segnalazioni in Crif, o in altre banche dati del sistema di informazioni creditizio, come “cattivo pagatore” (succede a chi non ha rimborsato regolarmente le rate di mutui, finanziamenti e prestiti) impediscono di ottenere nuovi crediti, ma non durano per sempre, e possono quindi essere cancellate senza effetti irreversibili;
i decreti ingiuntivi, cioè ordini di pagamento di somme emessi dal giudice su richiesta del creditore, vanno presi sul serio, e impugnati entro 40 giorni dal ricevimento se ci si vuole opporre ad essi, altrimenti acquistano esecutività e dunque legittimano i pignoramenti e le vendite forzate dei beni; per saperne di più leggi “Come difendersi da un decreto ingiuntivo“;
sequestri e confische di beni del debitore possono essere disposti solo dall’Autorità giudiziaria per particolari ipotesi di reato o, in ambito civile, a livello conservativo, e mai direttamente da un qualsiasi creditore privato;
la vendita all’asta dei beni del debitore esecutato è la soluzione estrema, ed è lunga e costosa anche per il creditore procedente, che spesso preferisce altre strade, come l’accordo di saldo e stralcio per ottenere un pagamento parziale del dovuto, rinunciando alla procedura giudiziaria di esecuzione.
Quando il creditore è Agenzia Entrate Riscossione
Con l’ Agenzia Entrate Riscossione è possibile rateizzare i debiti – fino a 72 rate mensili per importi fino a 100.000 euro, e fino a 120 rate in caso di obiettiva e comprovata difficoltà economica – in modo da bloccare l’instaurazione delle procedure esecutive (o da sospendere quelle già avviate) già con il pagamento della prima rata.
Inoltre, devi sapere che l’Agente di Riscossione non può:
ipotecare gli immobili se il debito non supera i 20mila euro (quindi è sufficiente fare pagamenti parziali in acconto per rimanere sotto tale soglia ed evitare conseguenze pregiudizievoli);
pignorare la prima casa, intesa come abitazione principale, cioè come luogo di residenza anagrafica e dimora effettiva del debitore, purché non sia di lusso (sono tali gli immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e sia l’unico immobile di proprietà del debitore;
pignorare immobili di qualsiasi genere (fabbricati e terreni) se il debito è inferiore a 120mila euro e il valore degli immobili del debitore non è superiore alla medesima cifra;
pignorare il conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio, o la pensione, se la somma risulta inferiore al triplo dell’assegno sociale (attualmente, 1.509,81 euro); in ogni caso l’ultimo salario o stipendio accreditato prima dell’esecuzioe del provvedimento rimane nella disponibilità del debitore;
superare i limiti di pignoramento per stipendi e pensioni: 1/10 se non superano i 2.500 euro, 1/7 se arrivano a 5.000 euro, 1/5 se lo oltrepassano.
Come difendersi dalle società di recupero crediti
Merita un capitolo a parte il tema della difesa del debitore dalle società di recupero crediti,
che spesso sono insistenti oltre il dovuto e talvolta diventano aggressive nel formulare le loro pretese. In alcuni casi gli incaricati del recupero arrivano addirittura a minacciare i debitori per convincerli, con le buone o con le cattive maniere, a pagare le somme richieste.
È evidente che questi comportamenti sono illeciti sia dal punto di vista civile, perché violano i basilari principi di correttezza e buona fede (che regolano anche le fasi esecutive dei rapporti contrattuali), sia dal punto di vista penale, in quanto possono integrare, a seconda dei casi, i reati di minaccia, violenza privata o tentata estorsione. Quindi in queste situazioni non devi sentirti intimidito, ma puoi reagire per far valere i tuoi diritti.
A tal proposito devi sapere che anche nelle attività di recupero crediti va rispettata la normativa sulla protezione dei dati personali del debitore: il Garante privacy ha sancito che anche la dignità personale del debitore è oggetto di tutela, e pertanto sono
vietate le pratiche invasive e scorrette, come le visite a casa, le telefonate insistenti, gli invii di messaggi per posta con la scritta in evidenza sulla busta “recupero crediti” e addirittura – come qualche volta è capitato – l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Gli incaricati delle società di recupero crediti, perciò, non possono:
recarsi al domicilio o sul luogo di lavoro del debitore, senza il suo esplicito consenso;
comunicare a soggetti terzi (familiari, vicini, colleghi, ecc.) l’esistenza del debito, il suo ammontare e, in genere, tutto ciò che riguarda la situazione di inadempimento;
fare telefonate preregistrate (senza operatore umano);
acquisire e trattare dati personali del debitore eccedenti le finalità dell’incarico da compiere;
omettere di comunicare, al debitore che lo richiede, i nominativi dei responsabili del trattamento dei suoi dati, o non fornire l’informativa sulla privacy, o rifiutarsi di indicare l’origine del credito e del creditore cedente.
I comportamenti difformi possono essere segnalati all’Autorità Garante della Privacy con lettera raccomandata, Pec (posta elettronica certificata) ed anche via web, compilando l’apposito modulo presente sul sito.