Nel 2023 è possibile richiedere le agevolazioni per assunzioni di donne lavoratrici a favore delle aziende che assumono disoccupate. Si tratta dell’esonero integrale dal pagamento dei contributi prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023.

L’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro annui, è a favore dei datori di lavoro che assumono donne svantaggiate e disoccupate da 6, 12 o 24 mesi, a seconda dei casi. Le indicazioni operative per l’applicazione del bonus assunzioni donne sono state fornite dall’INPS a giugno. A luglio 2023 l’Istituto ha reso noto invece il procedimento per il recupero degli arretrati.

Ecco come funziona l’esonero contributivo per chi assume donne, a chi spetta, come fare domanda e la guida da scaricare con tutte le informazioni e i chiarimenti Inps.

COS’È IL BONUS ASSUNZIONI DONNE 2023

Il bonus assunzioni donne 2023 è un esonero del 100% sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 8 mila euro all’anno, nel caso di assunzioni di donne svantaggiate e disoccupate in possesso di specifici requisiti.

ITER NORMATIVO

La misura nasce con la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed è stata prorogata con la Legge di Bilancio 2023, quindi anche quest’anno è possibile ottenere il bonus dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023. Poi:

in data 19 giugno 2023, come confermato da questo comunicato, la Commissione Europea ha anche autorizzato la fruizione di tale bonus in via ufficiale, in quanto rispetta i limiti del regime di aiuto previsto dalla normativa comunitaria;

Ricordiamo che il beneficio ha lo scopo di favorire l’assunzione di lavoratrici da parte delle aziende.

A CHI SPETTA IL BONUS

Il bonus assunzioni donne spetta sotto forma di esonero contributivo a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che assumono donne considerate “lavoratrici svantaggiate”.

Il bonus assunzioni donne è gestito dall’INPS che, con la Circolare numero 58 del 23-06-2023, ha offerto chiarimenti sui beneficiari dell’agevolazione e sui rapporti di lavoro incentivati con relativi requisiti. Sono le regole valide nel 2023 per datori di lavoro e lavoratrici.

REQUISITI LAVORATRICI SVANTAGGIATE

L’INPS con la Circolare numero 58 del 23-06-2023 ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione del bonus assunzioni donne 2023, chiarendo chi sono le lavoratrici che rientrano nella categoria “donne svantaggiate”. Ovvero si tratta di:

donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027). Si fa presente, inoltre, che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni sono “annualmente individuati da apposito decreto. Per il 2023 si fa riferimento al Decreto interministeriale del 16 novembre 2022;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Al riguardo, si precisache, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Pertanto, l’INPS chiarisce anche che:

ai fini del riconoscimento dei benefici è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;
per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato si fa invece riferimento alla remunerazione, su base annuale, che deve essere a 5.500 euro annui in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e 8.174 euro annui per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro.

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

REQUISITI DATORI DI LAVORO

Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici fino al 31 dicembre 2023.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
Consorzi di bonifica e Consorzi industriali;
Enti morali ed Enti ecclesiastici.

DATORI DI LAVORO ESCLUSI

Sono invece esclusi dal bonus assunzioni donne 2023:

le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative. Escluse anche le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);

Come specificato dalla Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, nel novero dei soggetti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine:

la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
le Autorità indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Su assetto e misura degli incentivi le prime istruzioni ufficiali dopo l’ok dell’UE sono arrivati con la Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, con la quale è stato specificato anche che ricomprese nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell’esonero:

le Aziende sanitarie locali;
le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo.

Con il Messaggio n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS ha poi fornito ulteriori chiarimenti per recuperare gli arretrati del bonus.

ASSUNZIONI INCENTIVABILI

L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

assunzioni a tempo determinato;
assunzioni a tempo indeterminato;
trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione.

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI DALL’INCENTIVO

Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.

Come specificato dalla Circolare INPS n. 58 del 23 giugno 2023, infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

IMPORTO AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE

L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè del 100%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro.

Il beneficio viene concesso fino ad un massimo di 8.000 euro l’anno, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che ha elevato il precedente limite di 6.000 euro. Sono esonerati anche i versamenti relativi all’assicurazione INAIL.

Come chiarito però, nella scheda di sintesi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che riassume la misura illustrata, sono comunque dovute alcune forme di contribuzioni cosiddette “minori” elencate da INPS nel paragrafo 5 della Circolare INPS n. 58 del 23 giugno 2023.

COME FUNZIONA IL BONUS E DURATA

La misura è un esonero contributivo pari al 100% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali sino alla decorrenza dell’importo di euro 8.000,00 annui parametrati su base mensile. Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per:

12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.

Per quanto riguarda il 2023, inoltre, vale quanto specificato dalla Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, per cui:

in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Il 19 giugno 2023 la Commissione UE, come chiarito in questa nota, ne ha confermato l’ok alla fruizione. Con la Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, invece, sono state fornite le prime indicazioni operative e contabili. Con il Messaggio n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS ha spiegato anche come recuperare gli arretrati del bonus, fornendo ulteriori chiarimenti.

COME FARE DOMANDA

Con il Circolare numero 58 del 23-06-2023, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo tramite il portale web dell’Istituto. È necessario inviare una singola comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) e attendere l’autorizzazione. I datori di lavoro autorizzati dovranno esporre poi nel flusso Uniemens di competenza le lavoratrici per cui spetta l’esonero seguendo le istruzioni della Circolare.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” a cui possono accedere tramite apposite credenziali SPID, CIE o CNS.

COME RECUPERARE GLI ARRETRATI

Nel Messaggio n. 2598 del 10-07-2023, l’INPS spiega come funziona e come ottenere il recupero degli importi arretrati spettanti ai datori di lavoro a titolo di sgravio totale per l’assunzione di donne svantaggiate.

L’INPS chiarisce che per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023, poiché devono essere valorizzati come “recupero dei
periodi pregressi”.

Invece, le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate, perciò vanno valorizzate ed esposte nei flussi Uniemens come “bonus corrente”.

Per maggiori dettagli tecnico operativi su come i datori di lavoro possono recuperare gli arretrati, vi invitiamo a leggere il testo integrale del Messaggio INPS n. 2598 del 10-07-2023.

CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO

Le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ad esempio il beneficio non è cumulabile con il bonus lavoro giovani, in quanto questa misura non può essere cumulata con altri esoneri.