Il bonus barriere in appartamento permette una detrazione del 75% per le spese su interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Bonus barriere in appartamento: cos’è?
Il governo italiano ha previsto una detrazione che prende il nome di bonus barriere in appartamento. Si tratta di un bonus che permette una detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche su tutti gli immobili. L’agevolazione è rivolta a tutti gli interventi che abbiano le caratteristiche richieste dalla normativa, con un tetto di spesa senza differenze tra villette e appartamenti in condominio.
Finanziamenti personali e aziendali
Agevolazioni e contributi
Le informazioni necessarie sono nella circolare 17 del 26 giugno scorso, che contiene tutte le regole per le detrazioni per i lavori edilizi. L’Agenzia delle entrate fa il punto anche sul bonus barriere introdotto dall’art. 11-ter del decreto Rilancio e conferma la possibilità di interventi ad ampio raggio. Ciò che invece non conferma è il subentro nella detrazione in caso di vendita dell’appartamento o di eredità. Resta infine pacifico che l’utilizzo dell’agevolazione sarà per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Bonus barriere in appartamento: i requisiti per l’agevolazione
Il bonus barriere in appartamento prende in oggetto le opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
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Ci sono diverse categorie di lavori che possono usufruire del bonus. Tra queste troviamo:
- la sostituzione di finiture, quali pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici come servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori;
- il rifacimento di scale ed ascensori e l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione del 75% spetta solo a condizione che gli interventi siano diretti ad abbattere le barriere architettoniche presenti. Possiamo usarlo anche in caso di sostituzione degli impianti e per ammortizzare le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Gli interventi dovranno rispettare i requisiti previsti dal regolamento inserito nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
Il tetto di spesa
Per quanto riguarda l’ammontare di spesa ci sono tre limiti:
1) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
2) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
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3) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
L’Agenzia delle entrate specifica che “possono ritenersi agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50 mila euro”.
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